Legge Regionale 22 aprile 2025 , n. 4

Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento

(BURL n. 17 suppl. del 26 Aprile 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-04-22;4

Art. 5
(Azioni per la prevenzione e la composizione del sovraindebitamento)
1. La Regione, anche promuovendo la collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 3, realizza i seguenti interventi per la prevenzione del sovraindebitamento e la sua composizione:
a) l'implementazione continua della piattaforma informatica di cui all'articolo 24 ter della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità);
b) l'apertura, diretta o promossa, di sportelli di preistruttoria, di consulenza sul debito, di assistenza e di orientamento rivolti ai soggetti di cui all'articolo 2, nonché l'implementazione e il rafforzamento di quelli già esistenti;
c) la promozione o la realizzazione di attività di formazione degli operatori sociali della Regione, degli enti del servizio sociosanitario lombardo e degli enti locali, nonché di altri enti e organismi interessati ai temi della presente legge;
d) la promozione o la realizzazione di programmi e progetti specifici, volti a favorire lo sviluppo e il consolidamento di politiche di contrasto al sovraindebitamento, nonché la tempestiva individuazione ed emersione di dinamiche familiari e imprenditoriali disfunzionali caratterizzate da carente supervisione e inadeguatezza finanziaria, mediante il coinvolgimento degli operatori economici, creditizi, bancari e sociali presenti sul territorio regionale, anche in termini di lavoro di rete, di mappatura delle criticità e di campagne di sensibilizzazione sul tema;
e) la stipulazione di accordi e protocolli d'intesa con enti, Confidi, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, al fine di offrire supporto stabile alle azioni di prevenzione e di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento e ai programmi di sostegno all'accesso al credito sul territorio regionale;
f) la promozione di interventi di contrasto ad abusi e attività improprie, anche di intermediazione, realizzate approfittando della condizione di fragilità del sovraindebitato;
g) il sostegno agli OCC, nonché agli enti del Terzo settore e agli altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività propedeutiche all'instaurazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, per l'acquisizione di strumenti o soluzioni informatiche comuni su base regionale, finalizzate alla raccolta delle informazioni, della documentazione e dei dati necessari all'accesso a tali procedure e alla semplificazione, ottimizzazione e accelerazione dell'attività istruttoria prodromica e funzionale alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
h) la promozione di accordi, anche interistituzionali, e di protocolli di intesa con enti creditori e istituti bancari, volti ad agevolare la composizione delle crisi da sovraindebitamento e ad incentivare il ricorso alle procedure della ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, in alternativa alla liquidazione controllata del sovraindebitato, anche mediante la prestazione di idonee garanzie o sostegni a fondo perduto in favore del debitore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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