Legge Regionale
22 aprile 2025
, n. 4
Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento
(BURL n. 17 suppl. del 26 Aprile 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-04-22;4
Art. 6
(Interventi e misure di sostegno)
1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono essere previste:
a) l'attivazione di servizi di supporto psicologico, per mezzo delle strutture del servizio sociosanitario lombardo, per coloro che versano in uno stato di grave turbamento connesso alla condizione di sovraindebitamento, o la presa in carico per l'attuazione delle misure socioassistenziali più appropriate rispetto alla condizione del soggetto indebitato e del suo nucleo familiare;
b) forme di sostegno all'occupazione, finalizzate in particolare al reinserimento, alla riqualificazione, alla ricollocazione lavorativa, nonché alla conservazione dell'attività lavorativa o all'avvio di attività autonoma imprenditoriale o professionale;
c) misure di supporto, di consulenza sul debito e forme di garanzia per l'accesso al credito, anche in esecuzione degli accordi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) e h), con particolare riferimento ai soggetti con segnalazioni negative presso i sistemi di informazione creditizia pubblica e privata in seguito all'accesso alla procedura di sovraindebitamento;
d) iniziative formative sull'uso responsabile del denaro, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 3.
2. Anche in esecuzione degli accordi di cui all'articolo 3, la Regione può concedere agli OCC del territorio lombardo iscritti nel registro di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), un contributo a fondo perduto a copertura, parziale o totale, dei costi, anche di assistenza legale e tecnica, per l'avvio delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione, anche dell'incapiente, e a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento dei soggetti di cui all'articolo 2. In relazione al contributo di cui al presente comma, con deliberazione della Giunta regionale, con il supporto della Cabina di regia, si provvede:
a) alla definizione dei criteri, dei requisiti e della modalità per la concessione del contributo e per la selezione degli OCC idonei, nonché alla definizione dei criteri per la determinazione dell'entità del contributo stesso;
b) se necessario, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
3. Qualora per i soggetti che avviano o abbiano in corso le procedure di sovraindebitamento e di esdebitazione, anche dell'incapiente, di cui alla legge 3/2012 o al d.lgs. 14/2019 sia accertata la difficile condizione economica unita all'emergenza abitativa, anche a seguito degli effetti derivanti dalla procedura di composizione della crisi, gli stessi sono inseriti, nella regolamentazione dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, tra i beneficiari dei servizi abitativi pubblici, anche nell'ambito delle fattispecie di cui all'articolo 23, comma 13, della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi). Qualora i soggetti di cui al presente comma siano beneficiari di servizi abitativi pubblici, gli enti proprietari, per agevolare la permanenza dei nuclei familiari negli alloggi assegnati, adottano le misure più appropriate previste in favore delle situazioni di comprovata difficoltà economica, secondo le modalità previste dall'articolo 26, comma 5, della l.r. 16/2016.
4. La Regione adotta ulteriori interventi, misure di sostegno e azioni di welfare nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 che propongono soluzione della crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione, anche dell'incapiente, al fine di agevolare l'adozione degli strumenti di composizione della crisi e di favorire la ripresa economica e il reintegro sociale dei soggetti sovraindebitati.
5. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo sono attuati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con il supporto della Cabina di regia di cui all'articolo 7, tenendo in particolare considerazione i nuclei familiari con figli a carico, i giovani che si avviano alla vita autonoma e le persone fragili, compresi gli anziani e le donne in condizioni di dipendenza economica.
6. È possibile il concorso dei privati all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Le relative modalità operative sono definite con deliberazione della Giunta regionale adottata con il supporto della Cabina di regia di cui all'articolo 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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