Legge Regionale 22 aprile 2025 , n. 4

Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento

(BURL n. 17 suppl. del 26 Aprile 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-04-22;4

Art. 7
(Cabina di regia regionale per la prevenzione, il contrasto e la composizione delle crisi da sovraindebitamento)
1. È istituita la Cabina di regia regionale per la prevenzione, il contrasto e la composizione delle crisi da sovraindebitamento.
2. La Cabina di regia è composta in base alle competenze, da:
a) assessore regionale al bilancio o suo delegato, che la coordina;
b) assessori, o loro delegati, di volta in volta competenti per l'attuazione delle misure e degli interventi di cui alla presente legge in materia di welfare, edilizia residenziale pubblica, istruzione, formazione e lavoro, famiglia e fragilità, attività produttive e usura;
c) due rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno indicato dalla minoranza.
d) (2)
3. La Cabina di regia è costituita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento della Giunta regionale.
4. La Cabina di regia svolge le seguenti funzioni:
a) fornisce supporto alla Giunta regionale ai sensi degli articoli 3 e 6;
b) definisce le strategie di intervento per l'attuazione delle misure e degli interventi di cui alla presente legge;
c) propone la realizzazione di accordi e collaborazioni fra istituzioni e soggetti che operano nell'ambito della prevenzione e del contrasto al sovraindebitamento;
d) propone azioni di valorizzazione dell'offerta di misure e interventi volti alla prevenzione e alla composizione della crisi da sovraindebitamento e alla consulenza sul debito, favorendone la conoscenza e l'accessibilità da parte dei cittadini lombardi attraverso iniziative mirate.
5. La Cabina di regia può avvalersi del supporto specialistico di soggetti esperti nell'ambito di operatività della presente legge e della composizione delle crisi da sovraindebitamento, dei rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 3, nonché di soggetti non espressamente previsti nell'articolo 3, convocati per l'approfondimento delle materie di propria competenza.
6. Il funzionamento della Cabina di regia è disciplinato con provvedimento della Giunta regionale, adottato previo parere della competente commissione consiliare.
7. La partecipazione alla Cabina di regia è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
8. La Cabina di regia è rinnovata all'inizio di ogni legislatura. I componenti nominati in ragione della propria condizione di assessori o consiglieri regionali cessano di far parte della Cabina di regia al termine del proprio mandato politico o elettorale. Gli altri componenti continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi