Legge Regionale 22 aprile 2025 , n. 4

Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento

(BURL n. 17 suppl. del 26 Aprile 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-04-22;4

Art. 8
(Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto del sovraindebitamento)
1. È istituito l'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto del sovraindebitamento.
2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti dei soggetti, pubblici e privati, attivi nel supporto ai soggetti sovraindebitati o che operano nel settore del sovraindebitamento e della composizione delle crisi di cui all'articolo 3, comma 1, e degli enti che svolgono attività di concessione del credito e mediazione creditizia.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la composizione, i criteri e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto del sovraindebitamento. L'Osservatorio è costituito con provvedimento della Giunta regionale entro i quarantacinque giorni successivi alla deliberazione di cui al primo periodo.
4. L'Osservatorio monitora e analizza i dati riguardanti:
a) la concessione del credito a famiglie, lavoratori dipendenti e autonomi e imprese sul territorio regionale e gli indicatori di sovraindebitamento, nell'ottica delle possibili ricadute dell'attività creditizia sulla stabilità e sulla crescita del tessuto economico e sociale;
b) la diffusione sul territorio regionale delle filiali degli istituti di credito;
c) la diffusione e l'attività sul territorio regionale degli sportelli di consulenza e orientamento dei cittadini, al fine di rilevare la capillarità della rete di prevenzione e supporto e le caratteristiche e i bisogni dell'utenza;
d) l'accesso di sovraindebitati agli sportelli di consulenza e agli OCC, il numero, la tipologia, i tempi, i costi e la diffusione sul territorio regionale delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, nonché le ragioni che ne ostacolano l'apertura;
e) l'attività di promozione e diffusione dell'educazione finanziaria e di informazione delle fasce di popolazione più fragili, dei giovani, anche nelle aree con bassa intensità urbana;
f) ogni altra informazione pertinente e connessa al fenomeno del sovraindebitamento proveniente da banche dati pubbliche e dai componenti dell'Osservatorio.
5. L'Osservatorio trasmette annualmente alla Giunta regionale e alla Cabina di regia di cui all'articolo 7 una relazione sull'attività svolta in attuazione del comma 4.
6. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
7. L'Osservatorio è rinnovato all'inizio di ogni legislatura. Nelle more del rinnovo, i componenti in carica continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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