Legge Regionale
6 giugno 2025
, n. 8
Legge di semplificazione 2025
(BURL n. 24 suppl. del 10 Giugno 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-06-06;8
Art. 1
(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 1/2012)
1. All'articolo 20 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
b) all'alinea del comma 5 dopo le parole 'del richiedente' sono aggiunte le seguenti: ', fatto salvo quanto previsto al comma 5 bis';
d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
'5 bis. Fatta salva la notifica diretta agli interessati nelle forme di legge, gli atti della dirigenza della Giunta regionale relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono pubblicati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 69/2009, nel sito informatico regionale dedicato alla pubblicazione di bandi e avvisi.
5 ter. Gli atti di concessione di cui al comma 5 bis in attuazione di avvisi o bandi adottati fino alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2025' e per i quali sia stata prevista la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione continuano ad essere pubblicati sullo stesso.
5 quater. Le disposizioni di cui ai commi 5 bis e 5 ter si applicano anche agli atti di concessione di cui al comma 5 bis adottati dai soggetti che operano sulla base di incarico regionale o come organismi intermedi delegati dalla Regione all'esercizio di funzioni nell'ambito dell'attuazione di programmi finanziati con risorse europee.'.
5 ter. Gli atti di concessione di cui al comma 5 bis in attuazione di avvisi o bandi adottati fino alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2025' e per i quali sia stata prevista la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione continuano ad essere pubblicati sullo stesso.
5 quater. Le disposizioni di cui ai commi 5 bis e 5 ter si applicano anche agli atti di concessione di cui al comma 5 bis adottati dai soggetti che operano sulla base di incarico regionale o come organismi intermedi delegati dalla Regione all'esercizio di funzioni nell'ambito dell'attuazione di programmi finanziati con risorse europee.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia