Legge Regionale
6 giugno 2025
, n. 8
Legge di semplificazione 2025
(BURL n. 24 suppl. del 10 Giugno 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-06-06;8
Art. 2
(Modifica all'articolo 8 della l.r. 19/2019)
1. All'articolo 8 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)(2)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Le amministrazioni locali, quando ricorrono le condizioni previste al comma 1, possono presentare alla Regione, in luogo della proposta di partecipazione all'accordo di programma di cui all'articolo 7, una proposta di ALS redatta sulla base del Programma regionale di sviluppo e suoi aggiornamenti stabiliti con il documento di economia e di finanza regionale e relativa nota di aggiornamento, nonché sulla base dello schema di cui al comma 8, lettera b). A seguito della condivisione tecnica dei contenuti della proposta di ALS da parte della Regione, le amministrazioni locali possono procedere alla promozione dell'accordo e alla contestuale approvazione dell'ipotesi di ALS. L'adesione all'ALS comporta, per la Regione, l'assenso sul contenuto dell'ipotesi di ALS concordato con le amministrazioni locali interessate.' .
2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 13 della l.r. 19/2019è aggiornato alla modifica apportata all'articolo 8 della stessa l.r. 19/2019, secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2025'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia