Legge Regionale
6 giugno 2025
, n. 8
Legge di semplificazione 2025
(BURL n. 24 suppl. del 10 Giugno 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-06-06;8
Art. 9
(Introduzione degli articoli 65 bis e 65 ter nella l.r. 12/2005)
1. Al fine di promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente in riferimento alla realizzazione di soppalchi, alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(8)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il Capo I del Titolo IV della Parte II è inserito il seguente:
'Capo I bis
(Norme per la realizzazione dei soppalchi)
Art. 65 bis
(Finalità e presupposti)
1. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, la rigenerazione urbana e limitare il consumo di suolo, la Regione promuove la realizzazione di soppalchi ad uso residenziale e per uso ufficio nelle singole unità immobiliari esistenti a destinazione residenziale che presentino altezze idonee.
2. La realizzazione di un soppalco, quale partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso, di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2018, n. XI/695 (Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), è classificata come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001.
3. Per l'esecuzione delle opere edilizie volte alla realizzazione dei soppalchi di cui al presente articolo è necessario acquisire preventivamente il prescritto titolo abilitativo edilizio, in conformità alla specifica tipologia di intervento.
Art. 65 ter
(Disciplina degli interventi)
1. La realizzazione di soppalchi ad uso residenziale e per uso ufficio è ammessa, anche in deroga ai limiti e alle prescrizioni dei piani di governo del territorio vigenti relativi alla superfice lorda massima realizzabile e dei regolamenti edilizi comunali, alle seguenti condizioni:
2. La realizzazione di soppalchi di cui al presente Capo comporta:
(Norme per la realizzazione dei soppalchi)
Art. 65 bis
(Finalità e presupposti)
1. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, la rigenerazione urbana e limitare il consumo di suolo, la Regione promuove la realizzazione di soppalchi ad uso residenziale e per uso ufficio nelle singole unità immobiliari esistenti a destinazione residenziale che presentino altezze idonee.
2. La realizzazione di un soppalco, quale partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso, di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2018, n. XI/695 (Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), è classificata come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001.
3. Per l'esecuzione delle opere edilizie volte alla realizzazione dei soppalchi di cui al presente articolo è necessario acquisire preventivamente il prescritto titolo abilitativo edilizio, in conformità alla specifica tipologia di intervento.
Art. 65 ter
(Disciplina degli interventi)
1. La realizzazione di soppalchi ad uso residenziale e per uso ufficio è ammessa, anche in deroga ai limiti e alle prescrizioni dei piani di governo del territorio vigenti relativi alla superfice lorda massima realizzabile e dei regolamenti edilizi comunali, alle seguenti condizioni:
b) altezza interna minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non minore di 2,40 metri: la medesima altezza minima deve, altresì, intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali o spazi destinati alla permanenza delle persone con superficie lorda del soppalco che non ecceda il 50 per cento del vano su cui si interviene; oppure, altezza interna minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non minore di 2,10 metri: la medesima altezza minima deve, altresì, intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali o spazi destinati alla permanenza delle persone con superficie lorda del soppalco che non ecceda il 30 per cento del vano su cui si interviene.
2. La realizzazione di soppalchi di cui al presente Capo comporta:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia