Legge Regionale
6 giugno 2025
, n. 8
Legge di semplificazione 2025
(BURL n. 24 suppl. del 10 Giugno 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-06-06;8
Art. 11
(Disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali di progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. Spetta alle province e alla Città metropolitana di Milano, sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento, l'espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), riferite ai progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 13, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), ivi incluso l'espletamento della procedura di VIA per gli impianti fotovoltaici collocati in modalità flottante di cui alla lettera c quater) dell'Allegato III alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), numero 1), del d.lgs. 190/2024, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
2. Resta di competenza della Regione l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e, ove necessario, della conseguente procedura di VIA per i progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), numero 1), del d.lgs. 190/2024, relativi alla categoria progettuale di cui all'Allegato IV, numero 2), lettera a), alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 riferita all'attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), ivi comprese le risorse geotermiche. Spetta, altresì, alla Regione l'espletamento della procedura di VIA per gli impianti fotovoltaici collocati in modalità flottante di cui alla lettera c ter) dell'Allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), numero 1), del d.lgs. 190/2024.
3. Agli interventi soggetti a VIA di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 9 del d.lgs. 190/2024, ivi compresi quelli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applica l'articolo 27 bis del d.lgs.152/2006.
4. Fuori dal caso in cui il soggetto proponente si avvalga della facoltà, prevista al comma 14 dell'articolo 9 del d.lgs. 190/2024, di richiedere che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui allo stesso articolo 9, qualora l'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA effettuata nell'ambito del procedimento unico di cui al suddetto articolo 9 comporti l'assoggettamento alla VIA, l'autorità competente procede all'archiviazione dell'istanza di autorizzazione unica e il soggetto proponente presenta istanza ai sensi dell'articolo 27 bis del d.lgs.152/2006.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia