Legge Regionale 1 luglio 2025 , n. 9

Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento del dolore pelvico cronico e patologie correlate

(BURL n. 27 suppl. del 04 Luglio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-07-01;9

Art. 3
(Istituzione della Rete regionale per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento del dolore pelvico cronico)
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce la Rete regionale per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e la presa in carico multidisciplinare del dolore pelvico cronico, di seguito denominata Rete, con l'obiettivo di garantire percorsi clinico assistenziali appropriati, uniformi e accessibili su tutto il territorio regionale, nel rispetto dei principi di equità, continuità e centralità della persona.
2. La Rete è composta da:
a) centri di riferimento e ambulatori con competenze cliniche avanzate, multidisciplinarietà strutturata, capacità diagnostica e terapeutica di alta specializzazione, anche per i casi complessi;
b) case di comunità hub, deputate all'avvio di percorsi assistenziali;
c) servizi territoriali, tra cui medicina generale, pediatria di libera scelta, consultori familiari e assistenza infermieristica, fisioterapica e ostetrica.(1)
3. Alla Rete sono attribuite le seguenti funzioni:
a) organizzare in modo appropriato l'offerta dei vari interventi sanitari secondo il loro livello di complessità, assicurando l'omogeneità territoriale;
b) assicurare uniformità di azione mediante l'adozione di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali che integrino le strutture specialistiche, le cure primarie e i servizi sociosanitari;
c) realizzare uno studio di incidenza e prevalenza del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate, attraverso la raccolta e l'analisi sistematica di dati clinici e sociali, per definire strategie di intervento, monitorare l'andamento delle patologie, rilevare complicanze e criticità e definire direzioni e obiettivi utili per la ricerca scientifica;
d) promuovere la qualità delle cure e degli interventi offerti attraverso specifiche iniziative di monitoraggio, promozione, valutazione e miglioramento continuo;
e) individuare e attivare percorsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale medico e sanitario coinvolto nella presa in carico del dolore pelvico cronico, con particolare attenzione all'approccio multidisciplinare, alla comunicazione con la persona assistita e alla medicina di genere.
4. La Giunta regionale, nella programmazione e promozione delle attività di cui all'articolo 4, coinvolge tutte le figure afferenti alla presa in carico multidisciplinare del dolore pelvico cronico tra cui rientrano:
a) i professionisti sanitari coinvolti nei percorsi diagnostico terapeutici, tra cui ginecologi, urologi, fisiatri, neurologi, terapisti del dolore, gastroenterologi, colon-proctologi, nutrizionisti e dietologi, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, psicologi e psicoterapeuti, ostetriche e fisioterapisti;
b) ogni altro professionista sanitario o sociosanitario utile in base ai bisogni emergenti e in coerenza con i percorsi assistenziali.
5. La Rete garantisce, in forma strutturata e permanente, il coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle persone affette da dolore pelvico cronico, con almeno un rappresentante per ciascuna delle principali patologie individuate dalla presente legge, al fine di assicurare una partecipazione attiva nella definizione, valutazione e miglioramento dei percorsi di cura.
NOTE:
1. La lettera è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 9 dicembre 2025, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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