Legge Regionale 1 luglio 2025 , n. 9

Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento del dolore pelvico cronico e patologie correlate

(BURL n. 27 suppl. del 04 Luglio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-07-01;9

Art. 4
(Misure a sostegno del trattamento del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, il tavolo tecnico e la Rete di cui all'articolo 3, definisce:
a) le linee guida regionali per i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali dedicati al dolore pelvico cronico, comprensivi del controllo periodico delle pazienti e dell'approccio multidisciplinare, in collaborazione con la Rete di cui all'articolo 3;
b) le strategie di formazione, aggiornamento e supporto del personale medico e sanitario coinvolto nella diagnosi, nel trattamento e nella presa in carico delle persone affette da dolore pelvico cronico, con particolare attenzione all'integrazione tra i diversi livelli assistenziali;
c) l'individuazione e l'eventuale aggiornamento dei centri regionali di riferimento, nell'ambito della Rete, garantendo una distribuzione omogenea sul territorio e l'accessibilità ai servizi.
2. La Regione, attraverso provvedimenti successivi e l'allocazione delle risorse necessarie, può inoltre prevedere le seguenti misure di sostegno:
a) la promozione dell'inserimento di prestazioni specifiche nei livelli essenziali di assistenza regionali, in coerenza con i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali approvati, al fine di favorire diagnosi precoce, presa in carico tempestiva e continuità terapeutica del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate;
b) la valutazione di forme di esenzione parziale o totale dal ticket per le prestazioni diagnostiche, terapeutiche, farmacologiche e riabilitative connesse al dolore pelvico cronico;
c) il potenziamento del supporto psicologico e relazionale, anche attraverso l'inserimento nei percorsi assistenziali di servizi di consulenza e terapia psicologica individuale e di gruppo;
d) il rafforzamento dei consultori familiari e dei servizi territoriali, con l'introduzione di figure professionali dedicate, come ostetriche, psicologi, fisioterapisti, al fine di garantire prossimità, accesso e continuità nel percorso di cura;
e) l'attivazione di protocolli di presa in carico integrata tra ospedale, territorio e medicina generale, in collaborazione con la Rete di cui all'articolo 3, al fine di assicurare la continuità terapeutica e la personalizzazione degli interventi;
f) la promozione della ricerca scientifica sui meccanismi molecolari e cellulari alla base delle varie patologie per lo sviluppo di nuovi metodi diagnostici e terapeutici nonché la promozione di studi clinici randomizzati e in doppio cieco;
g) l'attivazione di percorsi dedicati di prevenzione, educazione e assistenza per migliorare la salute sessuale e riproduttiva delle persone affette da dolore pelvico cronico;
g bis) promuovere programmi regionali in materia di terapia del dolore pelvico cronico, favorendo l’accesso a percorsi multidisciplinari e l’adozione di protocolli terapeutici evidence-based, con particolare attenzione agli aspetti clinici, psicologici e riabilitativi al fine di migliorare la qualità di vita delle pazienti e favorire un approccio personalizzato e continuativo alla gestione del dolore, nonché la garanzia di un accesso appropriato e tempestivo alle terapie avanzate (es. neurostimolazione).(2)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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