Legge Regionale
1 luglio 2025
, n. 9
Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento del dolore pelvico cronico e patologie correlate
(BURL n. 27 suppl. del 04 Luglio 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-07-01;9
Art. 5
(Riconoscimento delle attività delle associazioni, campagne informative e di sensibilizzazione)
1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo attivo delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato che operano sul territorio regionale nel campo del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate, promuovendone il coinvolgimento nei processi di informazione, educazione sanitaria, partecipazione civica e miglioramento dei servizi.
2. La Regione, in collaborazione con la Rete di cui all'articolo 3, con le ATS e le ASST, promuove campagne informative e di sensibilizzazione finalizzate a diffondere una maggiore conoscenza delle patologie correlate al dolore pelvico cronico e a promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e l'accesso ai servizi di cura.
3. La Giunta regionale istituisce la giornata regionale per il dolore pelvico cronico quale occasione pubblica di sensibilizzazione, informazione e partecipazione civica, finalizzata a rafforzare l'attenzione pubblica e istituzionale sulle patologie oggetto della presente legge e a promuovere una cultura del riconoscimento e della cura.
4. La Regione, in raccordo con le istituzioni scolastiche e con le parti sociali, promuove iniziative di sensibilizzazione, formazione e supporto per la gestione del dolore pelvico cronico in ambito scolastico e lavorativo, al fine di garantire tutela, riconoscimento, rispetto dei diritti e pari opportunità alle persone affette da tali patologie.
5. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, ferme restando l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento, si promuove, nell’ambito delle attività didattiche di educazione alla salute, la formazione sulle principali forme di dolore pelvico al fine di fornire agli studenti gli strumenti necessari a riconoscere e interpretare i sintomi che possono segnalarne l'insorgenza.(3)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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