Legge Regionale 1 luglio 2025 , n. 9

Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento del dolore pelvico cronico e patologie correlate

(BURL n. 27 suppl. del 04 Luglio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-07-01;9

Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'articolo 1, comma 2, lettera g), quantificate in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027, si provvede, nell'ambito del provvedimento della Giunta regionale relativo agli indirizzi di programmazione per la gestione del servizio socio sanitario regionale, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Per gli esercizi successi al 2027 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
2. Alle spese per gli interventi attuativi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), quantificate in euro 20.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027, si provvede, nell'ambito del provvedimento della Giunta regionale relativo agli indirizzi di programmazione per la gestione del servizio socio sanitario regionale, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Per gli esercizi successi al 2027 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanzi ari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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