Legge Regionale 18 luglio 2025 , n. 11

Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003

(BURL n. 30 suppl. del 23 Luglio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-07-18;11

Art. 2
(Politiche regionali per la mitigazione del cambiamento climatico)
1. Al fine di concorrere al raggiungimento dell'obiettivo di emissioni nette di gas climalteranti pari a zero nell'Unione europea entro il termine stabilito, le politiche regionali di mitigazione includono misure volte a:
a) ridurre le emissioni in atmosfera dei gas climalteranti mediante efficientamento energetico, produzione di energia rinnovabile e alternativa, ivi inclusa quella nucleare ove ne sia consentito il ricorso ai sensi della normativa statale, nonché mediante sistemi innovativi che riducano le emissioni derivanti dal settore zootecnico;
b) aumentare l'assorbimento di carbonio nei sistemi naturali;
c) operare la cattura e lo stoccaggio di biossido di carbonio;
d) favorire la produzione e l'uso dell'idrogeno a basse emissioni.
2. La Regione sostiene iniziative volte a promuovere misure di mitigazione del cambiamento climatico anche su proposta di enti pubblici, delle organizzazioni di imprese, di cittadini e di altri portatori di interesse, anche attraverso forme di partenariato pubblico e privato.
3. I piani e i programmi regionali e locali sottoposti a Valutazione ambientale strategica (VAS) secondo le disposizioni della legislazione regionale adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 152/2006 contribuiscono a perseguire, mediante la relativa procedura di VAS, l'obiettivo della neutralità carbonica. La Giunta regionale approva, nel rispetto dei termini previsti all'articolo 15, comma 2, lettera b), linee guida per l'individuazione degli impatti significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi, di cui al presente comma, relativi ai fattori climatici e per la previsione delle possibili misure di mitigazione, compensazione e adattamento al cambiamento climatico, nonché per la definizione delle modalità di monitoraggio, secondo quanto stabilito all'articolo 18 del d.lgs. 152/2006.
4. La riduzione delle emissioni di cui al comma 1, lettera a), è perseguita mediante interventi mirati a:
a) sostituire progressivamente le fonti energetiche fossili con fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso la valorizzazione energetica in loco della biomassa legnosa con impianti tecnologici a basse emissioni, con un approccio di neutralità tecnologica;
b) incrementare l'efficienza energetica attraverso tecnologie e interventi innovativi, ivi inclusi sistemi di accumulo e stoccaggio di energia;
c) incentivare il risparmio di energia;
d) ridurre i consumi mediante iniziative di comunicazione, sensibilizzazione della popolazione ed educazione alla sostenibilità volte a favorire nuove modalità comportamentali;
e) ottimizzare l'utilizzo della materia, attraverso lo sviluppo dell'economia circolare.
5. L'incremento dell'assorbimento di carbonio nei sistemi naturali di cui al comma 1, lettera b), è perseguito mediante:
a) la conservazione, cura e valorizzazione del capitale naturale e della filiera bosco-legno, dei sistemi verdi, della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici;
b) la conservazione del suolo come sistema di accumulo del carbonio organico e la tutela della sua fertilità;
c) il monitoraggio, attraverso l'utilizzo di sistemi di sorveglianza avanzati, dello stato di conservazione e di sviluppo delle aree boscate, al fine di stimare il quantitativo di carbonio assorbito ed intervenire per contrastare incendi, tagli abusivi, attacchi parassitari, eventi estremi e dissesti;
d) la promozione e l'incentivazione della gestione sostenibile del suolo quale primo serbatoio e regolatore dell'emissione dell'anidride carbonica attraverso la valorizzazione anche economica dei servizi ecosistemici e attraverso la tutela e la salvaguardia delle aree umide;
e) gli interventi di forestazione in ambito rurale e urbano, nonché lungo le infrastrutture autostradali, minimizzando l'impatto sulla produzione agricola e integrando tali interventi nell'attività agricola attraverso forme di sostegno o quale possibile fonte di redditività;
f) la minimizzazione del consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione delle superfici e il recupero alla naturalità di superfici urbanizzate;
g) la promozione e l'incentivazione della rigenerazione urbana e territoriale;
h) la valorizzazione della gestione forestale attiva dei boschi, favorendo l'uso del legno a cascata come materia prima, con l'obiettivo di rendere le foreste più resilienti agli effetti del cambiamento climatico.
6. Per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio di cui al comma 1, lettera c), la Regione, in coerenza con il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 (Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006), tenendo conto degli impatti ambientali e del prioritario obiettivo di riduzione delle emissioni, concorre a promuovere:
a) lo sviluppo di adeguate tecnologie innovative per la cattura e il riutilizzo del carbonio;
b) lo studio e l'identificazione delle potenzialità di stoccaggio del territorio lombardo, tenendo conto anche del Regolamento delegato UE 2024/2620 della Commissione del 30 luglio 2024 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti secondo cui ritenere i gas a effetto serra legati chimicamente in modo permanente in un prodotto;
c) la realizzazione di iniziative sperimentali per lo stoccaggio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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