Legge Regionale 18 luglio 2025 , n. 11

Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003

(BURL n. 30 suppl. del 23 Luglio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-07-18;11

Art. 3
(Politiche e misure regionali per l'adattamento al cambiamento climatico)
1. La Regione, in relazione alla finalità di cui all'articolo 1, comma 3, persegue, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, anche mediante il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), i seguenti obiettivi:
a) tutelare i cittadini, in particolare quelli più esposti e vulnerabili agli impatti derivanti dal cambiamento climatico, anche sviluppando metodi di informazione in merito alla salvaguardia della propria salute;
b) valutare le caratteristiche dei diversi sistemi locali, sviluppando sistemi di prevenzione, gestione e riduzione del rischio di eventi calamitosi;
c) accrescere la resilienza dei sistemi urbani anche promuovendo un'edilizia caratterizzata da elevati standard bioclimatici e dall'ottimizzazione di strutture, sistemi, servizi e loro gestione, valorizzando le certificazioni di sostenibilità e i servizi ecosistemici nella progettazione degli spazi pubblici per un miglioramento diffuso del comfort e della salubrità del microclima urbano;
d) proteggere il patrimonio culturale dagli impatti del cambiamento climatico in una prospettiva di conservazione preventiva e programmata;
e) progettare e riqualificare gli spazi urbani, nonché incrementare le aree verdi per favorire la mobilità attiva e condivisa oltre che l'intermodalità con i sistemi di trasporto pubblico;
f) proteggere la produzione agricola e zootecnica e la gestione forestale garantendo, in particolare, la sicurezza del sistema agroalimentare e la relativa capacità di risposta ai cambiamenti climatici;
g) conservare l'integrità del capitale naturale, la biodiversità e la piena funzionalità dei servizi ecosistemici, anche incrementando lo stato di salute dei suoli e la connettività ecologica;
h) prevenire e gestire efficacemente, anche mediante azioni di ripristino dei sistemi naturali compromessi, le conseguenze degli eventi meteorologici estremi, quali ondate di calore, precipitazioni di elevata intensità, tempeste e siccità, anche in relazione agli incidenti industriali collegati a rischi naturali;
i) prevenire il rischio idraulico e idrogeologico e contenere i suoi effetti, facendo fronte alle alluvioni, alle esondazioni, alle frane e all'erosione dei suoli, minimizzando l'impatto sul paesaggio e favorendo soluzioni ambientalmente compatibili;
j) promuovere soluzioni per un uso efficiente dell'acqua e per il risparmio idrico nei settori civile pubblico e privato, industriale ed agricolo, incluso l'approvvigionamento da risorse idriche alternative a quelle potabili;
k) definire accordi con le associazioni datoriali e dei lavoratori per applicare misure di prevenzione in caso di emergenze metereologiche dovute ad ondate di calore;
l) promuovere, ove possibile, l'impiego dei tetti verdi nelle aree urbane e nei contesti soggetti a rigenerazione, riconoscendone il ruolo nella riduzione del carico idrico sulla rete di drenaggio urbano e nell'isolamento termico degli edifici, contribuendo al miglioramento dell'adattamento climatico.
2. Per perseguire la finalità di cui all'articolo 1, comma 3, la Regione, anche avvalendosi degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007):
a) individua e valuta gli impatti del cambiamento climatico attualmente osservati e prevedibili nel futuro, mediante l'elaborazione di scenari climatici specifici del territorio regionale;
b) valuta l'esposizione e la vulnerabilità delle comunità locali, dei territori, degli ecosistemi e dei sistemi naturali nonché dei settori socioeconomici;
c) analizza i rischi per la popolazione, il territorio, la biodiversità, il paesaggio e il patrimonio culturale in relazione ai differenti scenari individuati, che gli enti territoriali devono utilizzare come riferimento nei propri strumenti di pianificazione territoriale;
d) sviluppa un sistema informativo costituito da indicatori climatici per monitorare il clima e da indicatori sanitari per monitorare l'impatto sulla salute, anche negli scenari climatici a breve e medio termine, e per stimare gli impatti e la valutazione degli scenari futuri, in relazione sia alle patologie croniche sia alle malattie infettive ai fini dell'aggiornamento del piano regionale della prevenzione di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);
e) mantiene e sviluppa i sistemi di allertamento e di monitoraggio e di previsione dei fenomeni meteorologici e dei loro impatti, in particolare quelli estremi;
f) monitora l'efficacia delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso adeguati indicatori di processo e prestazione.
3. La Giunta regionale approva, sentiti gli enti locali, una strategia integrata di adattamento ai cambiamenti climatici che, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1:
a) effettua la ricognizione delle politiche e degli interventi settoriali regionali;
b) individua i settori prioritari di intervento;
c) indica le tipologie di azioni e di misure regionali;
d) valuta la relazione funzionale tra impatti, obiettivi e possibili misure di adattamento.
4. La Giunta regionale, nell'ambito delle politiche di settore, individua gli interventi, le azioni e le misure da adottare ai sensi del comma 3, stabilisce e verifica le relative tempistiche di attuazione.
5. La strategia di cui al comma 3è aggiornata, ove necessario, a seguito dell'approvazione del PRSS o in occasione dei relativi aggiornamenti annuali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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