Legge Regionale 18 luglio 2025 , n. 11

Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003

(BURL n. 30 suppl. del 23 Luglio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-07-18;11

Art. 6
(Misure a favore dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. La Regione promuove lo sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile, ivi inclusi le biomasse legnose e i biocarburanti nel rispetto dei principi di contenimento dell'occupazione del suolo naturale e di minimizzazione degli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di incremento delle fonti rinnovabili derivanti dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dal conseguente, Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), tenendo conto delle norme vigenti, e, in particolare di quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).
2. La Regione, al fine della realizzazione sul suolo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, favorisce, in particolare:
a) i progetti innovativi, anche a carattere sperimentale, con particolare attenzione a quelli inseriti in percorsi di economia circolare, nonché i progetti di produzione di biogas e biometano che privilegiano le filiere corte o progetti alimentati da frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) o da reflui zootecnici ed altre biomasse di origine agricola che impiegano il digestato come fertilizzante con modalità basso emissive;
b) incremento della biodiversità delle aree interessate, assicurando, per quanto possibile, soluzioni progettuali con valenza ecosistemica.
3. La Regione promuove la ricerca e l'innovazione in ambito nucleare, anche attraverso un confronto con realtà industriali del settore, nonché la sua valorizzazione per diversificare l'insieme di fonti energetiche primarie e garantire una maggior indipendenza da fonti fossili.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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