Legge Regionale
18 luglio 2025
, n. 11
Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003
(BURL n. 30 suppl. del 23 Luglio 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-07-18;11
Art. 8
(Promozione dei patti territoriali di sostenibilità)
1. La Regione riconosce i patti territoriali di sostenibilità quale strumento per incentivare la diffusione di pratiche virtuose di economia circolare, transizione energetica, adattamento al cambiamento climatico, inclusione sociale e salvaguardia dell'ecosistema locale volte al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.
2. I patti territoriali di sostenibilità costituiscono accordi stipulati tra enti pubblici, società partecipate pubbliche, soggetti privati, enti del Terzo Settore e altre parti interessate, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile di un territorio.
3. La Regione può promuovere e sostenere i patti territoriali di sostenibilità attraverso apposite risorse finanziare o prevedendo criteri di accesso prioritario ai bandi regionali per i soggetti che sottoscrivono e attuano tali patti, nel rispetto della normativa statale ed europea anche in materia di concorrenza.
4. La Giunta regionale definisce i contenuti minimi dei patti territoriali di sostenibilità, le modalità e le condizioni per fruire delle risorse di cui all'articolo 14, comma 5, e degli accessi prioritari di cui al comma 3 del presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia