Legge Regionale 18 luglio 2025 , n. 11

Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003

(BURL n. 30 suppl. del 23 Luglio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-07-18;11

Art. 11
(Istituzione del Comitato regionale per il clima)
1. È istituito il Comitato regionale per il clima, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente, avente funzioni tecnico-consultive a supporto delle attività della Regione volte alla:
a) individuazione di misure per incrementare la consapevolezza sugli impatti del cambiamento climatico;
b) proposta di politiche e di misure relative al cambiamento climatico, individuando anche le possibili misure premiali da inserire nei bandi.
2. Il Comitato è presieduto dall'assessore regionale competente ed è:
a) composto da un rappresentante dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA) e da un numero massimo di otto esperti in materia di ambiente, agraria, diritto, economia, energia, mobilità, sanità e territorio;
b) rinnovato all'avvio di ogni legislatura regionale e, comunque, entro sei mesi da tale avvio; il Comitato resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
3. Il Comitato opera in sinergia con il Foro regionale per la ricerca e l'innovazione previsto all'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione).
4. Agli esperti del Comitato spetta, nel rispetto della normativa vigente, il rimborso delle spese sostenute nella misura e nei casi stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.
5. La Giunta regionale specifica termini e modalità per la composizione, il rinnovo, il funzionamento e la partecipazione ai lavori del Comitato, nonché la misura e i casi del rimborso delle spese sostenute dai relativi componenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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