Legge Regionale 18 luglio 2025 , n. 11

Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003

(BURL n. 30 suppl. del 23 Luglio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-07-18;11

Art. 15
(Norme transitorie e finali)
1. Il Comitato regionale per il clima, di cui all'articolo 11, è costituito entro tre mesi dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, lettera c).
2. La Giunta regionale:
a) stabilisce le azioni di mitigazione, adattamento e compensazione di cui all'articolo 5, comma 2, e ne specifica le modalità di applicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) approva le linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 5, comma 4, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) specifica i termini e le modalità per la composizione, il rinnovo, il funzionamento e la partecipazione ai lavori del Comitato di cui all'articolo 11, nonché la misura e i casi di rimborso delle spese sostenute dai relativi componenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, si applicano dal termine del quinquennio decorrente dall'approvazione del PREAC adottato con deliberazione della Giunta regionale n. XI/7553 del 15 dicembre 2022 e, comunque, in caso di modifiche degli obiettivi europei e nazionali derivanti da nuove disposizioni o dall'assunzione di nuovi impegni internazionali.
4. Alle misure previste dalla presente legge si applica quanto disposto dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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