Legge Regionale 7 ottobre 2025 , n. 16

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria )

(BURL n. 41 suppl. del 07 Ottobre 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-10-07;16

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
'Art. 21 bis
(Valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione)
1. Ai sensi del primo periodo del comma 3 dell'articolo 21 della legge 157/1992 sul territorio regionale sono individuati i valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione in misura rilevante.
2. Sino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la fase transitoria è regolamentata dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 21 della legge 157/1992.
3. Sono fatti salvi gli eventuali divieti di esercizio dell'attività venatoria derivanti dall'istituzione sui medesimi territori individuati dai commi precedenti di altri istituti di tutela che prevedono il divieto di esercizio dell'attività venatoria ai sensi della presente legge, della legge 157/1992 e della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
4. I valichi montani individuati dai commi precedenti sono indicati nei piani di cui agli articoli 12 e 14 e nei calendari venatori.' ;
b) il comma 2 bis dell'articolo 43 è abrogato.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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