Legge Regionale
9 dicembre 2025
, n. 18
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025
(BURL n. 50, suppl. del 12 Dicembre 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-09;18
Art. 1
(Modifica all’articolo 59 della l.r. 31/2008)
1. All'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 4 bis è inserito il seguente:
'4 ter. In deroga al comma 4 bis, nel caso in cui la manifestazione abbia carattere internazionale, la Provincia di Sondrio per il relativo territorio e la Regione nel restante territorio possono autorizzare manifestazioni con mezzi motorizzati, previo parere non vincolante degli enti gestori delle aree protette interessate. Sono fatti salvi gli obblighi e gli adempimenti a carico degli organizzatori della manifestazione previsti dal medesimo comma 4 bis.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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