Legge Regionale 9 dicembre 2025 , n. 18

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025

(BURL n. 50, suppl. del 12 Dicembre 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-09;18

Art. 1
1. All'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 4 bis è inserito il seguente:
'4 ter. In deroga al comma 4 bis, nel caso in cui la manifestazione abbia carattere internazionale, la Provincia di Sondrio per il relativo territorio e la Regione nel restante territorio possono autorizzare manifestazioni con mezzi motorizzati, previo parere non vincolante degli enti gestori delle aree protette interessate. Sono fatti salvi gli obblighi e gli adempimenti a carico degli organizzatori della manifestazione previsti dal medesimo comma 4 bis.'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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