Legge Regionale 9 dicembre 2025 , n. 18

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025

(BURL n. 50, suppl. del 12 Dicembre 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-09;18

Art. 3
1. All'articolo 141 della legge regionale 31 marzo 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le disposizioni per la tutela della fauna ittica di cui al comma 1, in particolare relativamente:
a) agli oneri a carico del concessionario per l'immissione annuale delle specie ittiche; il concessionario può assolvere a tale obbligo ittiogenico tramite versamento in denaro all'ente competente della gestione ittica, oppure mediante semina di ittiofauna, intendendosi come tale l'immissione diretta di fauna ittica o l'acquisto di uova fecondate destinate agli incubatoi di valle gestiti dalle associazioni di pescatori, oppure mediante progetti mirati alla salvaguardia delle specie autoctone;
b) alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita dei pesci e alle cautele da adottarsi nei punti di presa;
c) alle modalità di scarico delle acque di lavaggio degli impianti di estrazione e frantumazione;
d) ai criteri per la definizione dei deflussi idrici ecologicamente compatibili con la tutela della fauna ittica.'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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