Legge Regionale 9 dicembre 2025 , n. 18

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025

(BURL n. 50, suppl. del 12 Dicembre 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-09;18

Art. 4
1. All'articolo 41 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(2)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 5 bis è inserito il seguente:
'5 ter. Gli ungulati poligastrici abbattuti nel corso delle attività di controllo dagli operatori espressamente abilitati di cui ai commi 3 e 5 o da proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di abbattimento possono essere lasciati nella loro disponibilità per autoconsumo, nel limite massimo di quattro capi per soggetto per anno solare, secondo le disposizioni sanitarie vigenti.'.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi