Legge Regionale
9 dicembre 2025
, n. 18
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025
(BURL n. 50, suppl. del 12 Dicembre 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-09;18
Art. 6
(Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 36/2015)
1. Alla legge regionale 6 novembre 2015, n. 36 (Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21)(4)è apportata la seguente modifica:
a) l'articolo 16è sostituito dal seguente:
'Art. 16
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire la diffusione e lo sviluppo del sistema cooperativo in Lombardia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, a cadenza biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità di aiuto previste, il grado di partecipazione alle misure offerte e il grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte, i risultati progressivamente ottenuti.
3. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale, di concerto con la competente commissione consiliare, può segnalare all'assessore competente ulteriori quesiti per l'informativa prevista al comma 2.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.'.
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire la diffusione e lo sviluppo del sistema cooperativo in Lombardia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, a cadenza biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità di aiuto previste, il grado di partecipazione alle misure offerte e il grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte, i risultati progressivamente ottenuti.
3. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale, di concerto con la competente commissione consiliare, può segnalare all'assessore competente ulteriori quesiti per l'informativa prevista al comma 2.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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