Legge Regionale 9 dicembre 2025 , n. 18

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025

(BURL n. 50, suppl. del 12 Dicembre 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-09;18

Art. 9
(Modifiche agli articoli 5, 16, 27, 45, 70 bis, 99 e 129 della l.r. 33/2009 e sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 27/2022)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 5 ter dell'articolo 5 le parole 'le ATS e le ASST' sono sostituite dalle seguenti: 'le ATS, le ASST e, nel rispetto delle relative specificità, le fondazioni IRCCS di diritto pubblico';
b) il secondo periodo del comma 5 ter dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: 'Ferme restando le competenze dell'Agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo di cui all'articolo 11, tali unità operative supportano, in relazione a specifiche tematiche, la direzione generale competente nelle attività di sorveglianza sul territorio regionale, promuovono attività di audit, monitoraggio e verifica delle prestazioni erogate, analizzano i dati e gli esiti delle attività condotte, partecipano all'organizzazione e erogazione delle attività di formazione.';
c) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 le parole 'di attività trasfusionali,' sono soppresse;
d) al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 16 le parole 'il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati,' sono soppresse;
e) al comma 8 dell'articolo 27 le parole 'di cui all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992.' sono sostituite dalle seguenti: 'e nei limiti di cui agli articoli 9 e 15 quinquies, comma 3, del d.lgs. 502/1992.';
f) al comma 3 dell'articolo 45 le parole 'all'AREU secondo quanto previsto dall'articolo 16' sono sostituite dalle seguenti: 'alla competente struttura della direzione generale regionale';
g) al comma 5 dell'articolo 70 bis le parole 'socio-assistenziali,' sono soppresse;
h) il comma 3 dell'articolo 99 è sostituito dal seguente:
“3. Il dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale si articola nei servizi di sanità animale-igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale-igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e nell’unità operativa di igiene urbana veterinaria, prevenzione del randagismo, tutela degli animali d’affezione e interventi assistiti con animali. I servizi assicurano le funzioni ad essi spettanti in base alla normativa statale ed europea, nonché le seguenti specifiche funzioni:
a) sanità animale:
1. mantenimento dello stato di indennità degli allevamenti nei confronti delle malattie e prevenzione e controllo delle malattie infettive di interesse zoonosico e zootecnico negli animali d’allevamento e nella fauna selvatica;
2. gestione delle anagrafi zootecniche, degli animali d’affezione e delle movimentazioni degli animali;
3. gestione delle emergenze epidemiche, compresi gli adempimenti relativi al calcolo dei valori di mercato degli animali abbattuti, e delle reti di epidemiosorveglianza;
4. liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti in base alla legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali);
5. profilassi della rabbia e delle altre zoonosi e prevenzione e controllo delle malattie infettive negli animali di affezione;
6. rilascio di autorizzazioni e riconoscimenti previsti dalle normative vigenti in materia di sanità animale;
7. rilascio delle certificazioni sanitarie necessarie per la movimentazione degli animali;
8. programmazione dei controlli nell’ambito della sanità animale;
9. prevenzione e controllo delle zoonosi; controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell’equilibrio fra uomo, animale e ambiente;
10. informazione e formazione dell’utenza;
b) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale:
1. mantenimento delle condizioni di igiene per la sicurezza degli alimenti e delle produzioni di origine animale lungo tutte le filiere di competenza veterinaria;
2. gestione delle anagrafi degli stabilimenti di produzione, trasformazione, deposito e commercializzazione di alimenti di origine animale;
3. gestione del sistema di allerta e interventi nei casi di malattie alimentari connesse al consumo di alimenti di origine animale;
4. gestione delle problematiche di natura sanitaria connesse all’attività di importazione ed esportazione di prodotti di origine animale;
5. verifica del rispetto della normativa sul benessere animale negli stabilimenti di macellazione e promozione dello stordimento animale anche per la macellazione rituale;
6. registrazione e riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore della produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine animale;
7. rilascio delle certificazioni sanitarie connesse all’esportazione di alimenti di origine animale;
8. sorveglianza su laboratori che eseguono analisi per le imprese alimentari nell’ambito delle procedure di autocontrollo;
9. programmazione dei controlli nell’ambito della sicurezza alimentare;
10. informazione e formazione dell’utenza;
c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche:
1. applicazione puntuale e omogenea delle misure di controllo sull’utilizzo del farmaco veterinario, sull’alimentazione animale, sul benessere e sulla riproduzione degli animali;
2. controllo sugli impianti per la raccolta, il trattamento e l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale e sulle strutture sanitarie;
3. controllo delle condizioni igieniche degli allevamenti e degli animali produttori di alimenti destinati all’uomo;
4. gestione delle anagrafi degli stabilimenti nel settore dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale e delle strutture della riproduzione;
5. controllo sulla filiera del latte e sulla sperimentazione animale;
6. rilascio di autorizzazioni, registrazioni e riconoscimenti previsti dalle normative vigenti in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
7. vigilanza e controllo sull’impiego di animali nella sperimentazione;
8. programmazione dei controlli nell’ambito delle materie di competenza;
9. informazione e formazione dell’utenza.”;
i) dopo la lettera n quaterdecies) del comma 1 dell'articolo 129 sono aggiunte le seguenti:
'n quinquiesdecies) registro delle lesioni midollari di origine traumatica e non traumatica;
n sexiesdecies) registro diabete;
n septiesdecies) registro del dolore pelvico cronico.'.
2. L'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 27 (Definizione e funzionamento delle unità spinali del servizio sociosanitario regionale lombardo)(8)è sostituito dal seguente:
'Art. 10
(Registro regionale)
1. Il registro regionale delle lesioni midollari di origine traumatica e non traumatica di cui all'articolo 129 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) contiene dati relativi all'insorgenza, incidenza e prevalenza delle lesioni midollari sul territorio regionale, rilevando anche i dati maggiormente significativi per individuare i bisogni della popolazione con lesione al midollo.'.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 6 dicembre 2022, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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