Legge Regionale 9 dicembre 2025 , n. 18

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025

(BURL n. 50, suppl. del 12 Dicembre 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-09;18

Art. 13
(Modifiche agli articoli 20, 23, 26, 31 e 43 e inserimento dell’articolo 27 ter nella l.r. 16/2016)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 20 dopo le parole 'cura del patrimonio pubblico' sono inserite le seguenti: 'e circa il rispetto delle regole.';
b) alla fine del comma 4 dell'articolo 20 è aggiunto il seguente periodo: 'I comuni e le ALER provvedono a informare l'utenza dei doveri conseguenti all'assegnazione e utili al mantenimento della stessa, con particolare riferimento al manuale d'uso degli alloggi, allegato al contratto di locazione, o nel regolamento condominiale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 23, comma 5, relativi alla stipula del contratto di locazione.';
c) alla fine del comma 5 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente periodo: 'Al primo rinnovo utile del contratto di locazione, lo stesso è sottoscritto dai componenti il nucleo familiare di maggiore età capaci di intendere e di volere che non l'hanno sottoscritto al momento dell'assegnazione, affinché ciascuno di essi sia responsabile in solido nei confronti dell'ente proprietario o dell'ente gestore a far data dalla sottoscrizione.';
d) al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 23, dopo le parole 'sono assegnate' sono inserite le seguenti: 'esclusivamente a nuclei familiari in grado di sostenere i costi stimati per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione,';
e) al comma 12 dell'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In ogni caso, il diritto al subentro è consentito purché il richiedente assuma le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione stipulato con l'assegnatario.' ;
f) dopo il comma 5 dell'articolo 26 è inserito il seguente:
'5 bis. I comuni e le ALER verificano anche la sostenibilità di azioni legali all'estero per il recupero di crediti relativi alla morosità.';
g) dopo l'articolo 27 bis è inserito il seguente:
'Art. 27 ter
(Decadenza e contestuale apposizione del vincolo di destinazione a servizio abitativo su unità abitative)
1. Per esigenze di razionalizzazione ed economicità nella gestione del patrimonio, i comuni proprietari di alloggi destinati al servizio abitativo pubblico che risultano non assegnati e che sono ubicati in edifici dove sono presenti altre unità immobiliari di proprietà dello stesso ente destinate a funzioni dell'amministrazione pubblica, ovvero di alloggi non assegnabili in quanto in stato di grave degrado, possono presentare a Regione Lombardia istanza motivata per ottenere la decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico e contestuale proposta di apposizione di tale vincolo su altre unità abitative indicate dall'ente richiedente e di sua proprietà, immediatamente assegnabili e di valore almeno equivalente.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025, sono definite le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, nonché i criteri per l'accoglimento della stessa, che devono tenere conto, oltre che delle condizioni di cui ai comma 1, anche dell'offerta abitativa nel comune e nell'ambito territoriale di riferimento, dell'eventuale interesse storico, culturale o ambientale del fabbricato, della destinazione a funzione dell'amministrazione pubblica di unità immobiliari presenti nell'edificio e della durata di tale destinazione, nonché dei finanziamenti pubblici di cui hanno beneficiato le unità abitative destinate a servizio abitativo pubblico.
3. In caso di accoglimento dell'istanza, il dirigente della competente struttura regionale adotta i provvedimenti necessari per la decadenza dal vincolo di destinazione a servizio abitativo pubblico degli alloggi che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e per la contestuale apposizione di tale vincolo su altre unità abitative indicate dall'ente richiedente e di sua proprietà.
4. L'ente proprietario dà corso al conseguente aggiornamento dell'anagrafe regionale di cui all'articolo 5.';
h) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 31 dopo le parole 'a soggetti intermedi,' sono inserite le seguenti: 'per attuare progetti di welfare aziendale per favorire la mobilità dei lavoratori, ovvero a soggetti intermedi' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: '. La locazione a soggetti intermedi di natura pubblica può avvenire anche per alloggi immediatamente disponibili;';
i) al comma 4 bis dell'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Nel rispetto dei principi pubblicità, imparzialità, uguaglianza e non discriminazione di cui al comma 3, nonché dei principi di razionalizzazione ed economicità, l'ente proprietario individua i destinatari finali degli alloggi di cui al primo periodo mediante l'emanazione di avviso pubblico. Nel rispetto dei principi indicati dal presente comma e secondo criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale che considerino la sostenibilità economica del costo della locazione da parte dell'assegnatario, l'ente proprietario può altresì individuare i destinatari finali tra i nuclei familiari la cui domanda sia presente nell'ultima graduatoria approvata, per la quale siano concluse le attività di assegnazione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 23, che non siano risultati assegnatari di unità abitative.';
j) dopo il comma 11 sexies dell'articolo 43 è aggiunto il seguente:
'11 septies. Le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 23, come modificato dalla legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025' si applicano alle istanze di subentro presentate dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.'.
NOTE:
12. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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