Legge Regionale
9 dicembre 2025
, n. 18
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025
(BURL n. 50, suppl. del 12 Dicembre 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-09;18
Art. 21
(Inserimento dell’articolo 19 bis nella l.r. 26/2003)
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(17)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 19è inserito il seguente:
'Art. 19 bis
(Applicazione regionale del decreto ministeriale 127/2024)
1. La Regione recepisce i principi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in materia di cessazione della qualifica di rifiuto per rifiuti inerti di cui ai codici EER elencati nell'Allegato 1 del medesimo decreto. In tale ambito è altresì ammesso l'impiego dei materiali recuperati anche per usi finali ulteriori o diversi da quelli indicati nell'Allegato 2 del decreto, purché:
a) siano conformi alle normative tecniche di prodotto o di impiego riconosciute a livello nazionale o europeo;
b) sia dimostrato, mediante prove o valutazioni condotte secondo metodiche riconosciute, anche ai sensi del regolamento CE n. 440/2008, che l'utilizzo non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, in conformità a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma 1, lettera d), del d.lgs. 152/2006;
c) sia dimostrato, mediante prove o valutazioni condotte secondo metodiche riconosciute, anche ai sensi del regolamento CE n. 440/2008, che i materiali ottenuti dall'operazione di recupero siano in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario, in conformità a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera c);
d) siano garantiti la tracciabilità, la verificabilità e la documentazione del percorso del materiale dalla produzione all'impiego finale, anche ai fini dei controlli da parte delle autorità competenti.
2 . Le autorizzazioni rilasciate, di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006, che prevedano, in tutto o in parte, il recupero di rifiuti inerti non inclusi nell'Allegato 1 del d.m. 127/2024, ove già conseguite restano valide e pienamente efficaci e comunque potranno essere rinnovate o rilasciate, nel rispetto dell'art. 184-ter, comma 3, e comunque qualora garantiscano standard equivalenti di qualità e sicurezza ambientale, anche mediante metodologie alternative riconosciute, quali quelle previste dal regolamento (CE) n. 440/2008.
3. Qualora il materiale risultante dalle operazioni di recupero in forza di autorizzazioni rilasciate o rinnovate ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006 sia costituito da un insieme di materiali provenienti da rifiuti inerti di cui ai codici EER elencati nell'Allegato 1 del d.m. 127/2024 e da materiali provenienti da rifiuti non inclusi nell'Allegato 1 citato, esso deve essere conforme, alla luce delle prove o valutazioni condotte secondo metodiche riconosciute, anche ai sensi del regolamento CE n. 440/2008, con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti.'.
(Applicazione regionale del decreto ministeriale 127/2024)
1. La Regione recepisce i principi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in materia di cessazione della qualifica di rifiuto per rifiuti inerti di cui ai codici EER elencati nell'Allegato 1 del medesimo decreto. In tale ambito è altresì ammesso l'impiego dei materiali recuperati anche per usi finali ulteriori o diversi da quelli indicati nell'Allegato 2 del decreto, purché:
a) siano conformi alle normative tecniche di prodotto o di impiego riconosciute a livello nazionale o europeo;
b) sia dimostrato, mediante prove o valutazioni condotte secondo metodiche riconosciute, anche ai sensi del regolamento CE n. 440/2008, che l'utilizzo non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, in conformità a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma 1, lettera d), del d.lgs. 152/2006;
c) sia dimostrato, mediante prove o valutazioni condotte secondo metodiche riconosciute, anche ai sensi del regolamento CE n. 440/2008, che i materiali ottenuti dall'operazione di recupero siano in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario, in conformità a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera c);
d) siano garantiti la tracciabilità, la verificabilità e la documentazione del percorso del materiale dalla produzione all'impiego finale, anche ai fini dei controlli da parte delle autorità competenti.
2 . Le autorizzazioni rilasciate, di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006, che prevedano, in tutto o in parte, il recupero di rifiuti inerti non inclusi nell'Allegato 1 del d.m. 127/2024, ove già conseguite restano valide e pienamente efficaci e comunque potranno essere rinnovate o rilasciate, nel rispetto dell'art. 184-ter, comma 3, e comunque qualora garantiscano standard equivalenti di qualità e sicurezza ambientale, anche mediante metodologie alternative riconosciute, quali quelle previste dal regolamento (CE) n. 440/2008.
3. Qualora il materiale risultante dalle operazioni di recupero in forza di autorizzazioni rilasciate o rinnovate ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006 sia costituito da un insieme di materiali provenienti da rifiuti inerti di cui ai codici EER elencati nell'Allegato 1 del d.m. 127/2024 e da materiali provenienti da rifiuti non inclusi nell'Allegato 1 citato, esso deve essere conforme, alla luce delle prove o valutazioni condotte secondo metodiche riconosciute, anche ai sensi del regolamento CE n. 440/2008, con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti.'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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