Legge Regionale 9 dicembre 2025 , n. 18

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025

(BURL n. 50, suppl. del 12 Dicembre 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-09;18

Art. 22
1. All'articolo 12 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati)(19)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:
'19 bis. Le procedure e le relative autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva e del trattamento di rifiuti inerti sono procedure distinte e non confliggono tra loro. L'avvio della procedura e il rilascio di una delle autorizzazioni non può essere subordinato all'avvio o all'autorizzazione dell'altro. Anche i relativi procedimenti amministrativi devono essere condotti in modo autonomo e non confliggente e gli iter istruttori non possono determinare subordinazioni reciproche.'.
NOTE:
19. Si rinvia alla l.r. 8 novembre 2021, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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