Legge Regionale
9 dicembre 2025
, n. 18
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025
(BURL n. 50, suppl. del 12 Dicembre 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-09;18
Art. 22
(Modifica all’articolo 12 della l.r. 20/2021)
1. All'articolo 12 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati)(19)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:
'19 bis. Le procedure e le relative autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva e del trattamento di rifiuti inerti sono procedure distinte e non confliggono tra loro. L'avvio della procedura e il rilascio di una delle autorizzazioni non può essere subordinato all'avvio o all'autorizzazione dell'altro. Anche i relativi procedimenti amministrativi devono essere condotti in modo autonomo e non confliggente e gli iter istruttori non possono determinare subordinazioni reciproche.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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