Legge Regionale
9 dicembre 2025
, n. 18
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025
(BURL n. 50, suppl. del 12 Dicembre 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-09;18
Art. 24
(Modifica all’articolo 19 della l.r. 9/2001)
1. All'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(21)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
'4 bis. Il vincolo di salvaguardia urbanistica di cui ai commi 3 e 4, apposto sui corridoi di salvaguardia relativi ai progetti di infrastrutture di cui al comma 1 decade, salvo proroga del termine di cinque anni, disposta con atto motivato da parte dell'amministrazione competente, per motivi di interesse pubblico qualora sia garantita la copertura finanziaria dell'intervento, se il progetto definitivo, o il progetto esecutivo di cui all'articolo 41 del d.lgs. 36/2023, non è approvato entro cinque anni dall'approvazione del progetto preliminare o del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Alla decadenza del vincolo di salvaguardia, dichiarata con atto dell'amministrazione competente, consegue il recepimento negli strumenti pianificatori di ogni livello.
4 ter. Sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 prodottisi antecedentemente all'entrata in vigore del comma 4 bis.
4 quater. Le disposizioni di cui al comma 4 bis si applicano anche ai progetti di infrastrutture di cui al comma 1 per i quali alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025' sia già stato approvato il progetto preliminare o il progetto di fattibilità tecnico economica e non sia ancora intervenuta l'approvazione del progetto definitivo, o del progetto esecutivo di cui all'articolo 41 del d.lgs. 36/2023.'.
4 ter. Sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 prodottisi antecedentemente all'entrata in vigore del comma 4 bis.
4 quater. Le disposizioni di cui al comma 4 bis si applicano anche ai progetti di infrastrutture di cui al comma 1 per i quali alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025' sia già stato approvato il progetto preliminare o il progetto di fattibilità tecnico economica e non sia ancora intervenuta l'approvazione del progetto definitivo, o del progetto esecutivo di cui all'articolo 41 del d.lgs. 36/2023.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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