Legge Regionale
9 dicembre 2025
, n. 18
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025
(BURL n. 50, suppl. del 12 Dicembre 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-09;18
Art. 27
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica dell’articolo 4 della l.r. 4/2025. Modifica degli articoli 65 bis e 65 ter della l.r. 12/2005 come modificata dall’articolo 9 della l.r. 8/2025. Modifica dell’articolo 5 della l.r. 9/2025. Modifica dell’articolo 6 della l.r. 11/2025)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2025, n. 4 (Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento)(24), dopo le parole “, a tale scopo,” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,”.
2 Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(25), come modificata dall'articolo 9 della legge regionale 6 giugno 2025, n. 8 (Legge di semplificazione 2025) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 65 bis le parole 'che presentino altezze idonee' sono sostituite dalle seguenti: 'nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 380/2001';
b) al comma 2 dell'articolo 65 bis le parole 'La realizzazione di un soppalco' sono sostituite dalle parole: 'Ai fini della realizzazione di un soppalco' e le parole 'è classificata come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001.' sono sostituite dalle parole: 'è necessario acquisire preventivamente il prescritto titolo abilitativo edilizio, in conformità alla specifica tipologia di intervento, nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 380/2001.';
d) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 65 ter le parole '; oppure, altezza interna minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non minore di 2,10 metri: la medesima altezza minima deve, altresì, intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali o spazi destinati alla permanenza delle persone con superficie lorda del soppalco che non ecceda il 30 per cento del vano su cui si interviene' sono sostituite dalle seguenti: ', nel rispetto di quanto previsto all'articolo 24, commi 5 bis, 5 ter e 5 quater, del d.p.r. 380/2001'.
3. All'articolo 5 della legge regionale 1 luglio 2025, n. 9 (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento del dolore pelvico cronico e patologie correlate)(26)è apportata la seguente modifica:
4. All'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2025, n. 11 (Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003)(27)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 3 dopo le parole 'in ambito nucleare,' sono inserite le seguenti: 'ove sia consentita ai sensi della normativa statale,'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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