Legge Regionale 9 dicembre 2025 , n. 18

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025

(BURL n. 50, suppl. del 12 Dicembre 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-09;18

Art. 27
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica dell’articolo 4 della l.r. 4/2025. Modifica degli articoli 65 bis e 65 ter della l.r. 12/2005 come modificata dall’articolo 9 della l.r. 8/2025. Modifica dell’articolo 5 della l.r. 9/2025. Modifica dell’articolo 6 della l.r. 11/2025)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2025, n. 4 (Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento)(24), dopo le parole “, a tale scopo,” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,”.
2 Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(25), come modificata dall'articolo 9 della legge regionale 6 giugno 2025, n. 8 (Legge di semplificazione 2025) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 65 bis le parole 'che presentino altezze idonee' sono sostituite dalle seguenti: 'nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 380/2001';
b) al comma 2 dell'articolo 65 bis le parole 'La realizzazione di un soppalco' sono sostituite dalle parole: 'Ai fini della realizzazione di un soppalco' e le parole 'è classificata come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001.' sono sostituite dalle parole: 'è necessario acquisire preventivamente il prescritto titolo abilitativo edilizio, in conformità alla specifica tipologia di intervento, nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 380/2001.';
c) il comma 3 dell'articolo 65 bis è abrogato;
d) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 65 ter le parole '; oppure, altezza interna minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non minore di 2,10 metri: la medesima altezza minima deve, altresì, intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali o spazi destinati alla permanenza delle persone con superficie lorda del soppalco che non ecceda il 30 per cento del vano su cui si interviene' sono sostituite dalle seguenti: ', nel rispetto di quanto previsto all'articolo 24, commi 5 bis, 5 ter e 5 quater, del d.p.r. 380/2001'.
3. All'articolo 5 della legge regionale 1 luglio 2025, n. 9 (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento del dolore pelvico cronico e patologie correlate)(26)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 5 le parole 'nell'ambito di programmi di educazione alla salute, è garantita' sono sostituite dalle seguenti: 'ferme restando l'autonomia scolastica e la libertà di insegnamento, si promuove, nell'ambito delle attività didattiche di educazione alla salute,'.
4. All'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2025, n. 11 (Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003)(27)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 3 dopo le parole 'in ambito nucleare,' sono inserite le seguenti: 'ove sia consentita ai sensi della normativa statale,'.
NOTE:
24. Si rinvia alla l.r. 22 aprile 2025, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
25. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 1 luglio 2025, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 18 luglio 2025, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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