Legge Regionale
29 dicembre 2025
, n. 19
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2026
(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-29;19
Art. 4
(Modifiche agli articoli 61, 110 e 129 e all’Allegato B della l.r. 31/2008, nonché all’articolo 51 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 61 le parole 'da euro 105,57 a euro 316,71' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 144,00 a euro 433,00';
b) al comma 3 dell'articolo 61 le parole 'da euro 52,79 a euro 158,36' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 72,00 a euro 217,00';
c) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 61 le parole 'da euro 75,00 a euro 225,00' sono sostituite dalle seguenti: 'da 78,00 euro a 234,00 euro' e le parole 'di 3.750,00 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'di 3.893,00 euro';
d) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 61 le parole 'di 15.000,00 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'di 15.570,00 euro';
e) ai commi 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies e 5 sexies dell'articolo 61 le parole 'da euro 111,00 a euro 333,00' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 144,00 a euro 432,00';
f) ai commi 5 septies e 5 octies dell'articolo 61 le parole 'da 150,00 euro a 450,00 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'da 156,00 euro a 467,00 euro';
g) al primo periodo del comma 6 dell'articolo 61 le parole 'da 52,79 euro a 263,93 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'da 72,00 euro a 361,00 euro';
h) al comma 7 dell'articolo 61 le parole 'da 105,57 euro a 1.055,70 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'da 144,00 euro a 1.443,00 euro';
i) al primo periodo del comma 9 dell'articolo 61 le parole 'da 105,57 euro a 527,85 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'da 144,00 euro a 722,00 euro';
j) al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 61 le parole 'da euro 316,71 a euro 3.167,10' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 433,00 a euro 4.330,00';
k) al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 61 le parole 'da euro 105,57 a euro 316,71' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 144,00 a euro 433,00';
l) al comma 10 dell'articolo 61 le parole 'da 105,57 euro a 316,71 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'da 144,00 euro a 433,00 euro';
m) al comma 11 dell'articolo 61 le parole 'da 527,85 euro a 1.583,55 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'da 722,00 euro a 2.165,00 euro';
n) al comma 11 bis dell'articolo 61 le parole 'da euro 1.000,00 a euro 3.000,00' sono sostitute dalle seguenti: 'da euro 1.298,00 a euro 3.893,00';
p) la tabella di cui all'allegato B è sostituita dalla seguente:
'ALLEGATO B (art. 61, comma 8)
Sanzioni per il danneggiamento di piante
Sanzioni per il danneggiamento di piante
| Gruppo botanico | Classi diametriche (in cm a 1,30 m di altezza) | |||
| Piccole | Medie | Grandi | Eccezionali | |
| 20-25-30-35-40 | 45-50-55-60-65 | 70-75-80-85-90-95 | 100 e oltre | |
| Gimnosperme a crescita lenta: Pinus cembra, Pinus uncinata, Taxus baccata | € 253,00 | € 541,00 | € 902,00 | € 1.443,00 |
| Altre Pinacee, Cupressacee | € 180,00 | € 397,00 | € 650,00 | € 1.010,00 |
| Acer, Castanea, Fagus, Fraxinus, Juglans, Platanus, Prunus avium, Quercus, Tilia, Ulmus | € 289,00 | € 577,00 | € 974,00 | € 1.588,00 |
| Alnus, Betula, Carpinus, Celtis, Crataegus, Ilex, Morus, Ostrya, altri Prunus, Populus, Robinia, Salix Sorbus e altre Angiosperme autoctone | € 180,00 | € 469,00 | € 830,00 | € 1.407,00 |
| Acer negundo, Ailanthus altissima, Prunus serotina e altre specie esotiche non contemplate oppure inserite nell'elenco di specie vietate di cui all'articolo 50, comma 5, lettera e) | € 17,00 | € 33,00 | € 50,00 | € 66,00 |
q) al comma 5 dell'articolo 110 le parole 'da euro 258,23 a euro 1.032,91' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 258,00 a euro 1032,00';
r) al comma 1 dell'articolo 129 le parole 'da euro 103, 29 a euro 1.032,91' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 103,00 a euro 1032,00';
2. All'articolo 51 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole 'da euro 15,49 a euro 92,96' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 15,00 a euro 92,00';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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