Legge Regionale 29 dicembre 2025 , n. 19

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2026

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-29;19

Art. 6
(Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 20/2002)
1. Al fine di introdurre una sanzione amministrativa specifica per chi ostacola le attività di contenimento ed eradicazione della nutria, come l'apertura non autorizzata delle gabbie di cattura o il loro danneggiamento, dopo l'articolo 5 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus))(5)è inserito il seguente:
'Art. 5 bis
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque ostacoli o interferisca con le attività di contenimento ed eradicazione della nutria regolarmente autorizzate ai sensi della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.
2. Le attività di contenimento ed eradicazione si intendono di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e comprendono la cattura, l'abbattimento, il monitoraggio e la gestione dei dispositivi di cattura finalizzati al contenimento e all'eradicazione.
3. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e l'irrogazione delle relative sanzioni avvengono mediante verbale redatto dal personale di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Le sanzioni sono irrogate dalla Regione che introita i relativi proventi.
4. È fatta salva l'applicazione degli articoli 340 e 650 del codice penale, ove ne ricorrano i presupposti.'.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 7 ottobre 2002, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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