Legge Regionale 29 dicembre 2025 , n. 19

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2026

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-29;19

Art. 8
(Sostituzione dell’articolo 27 bis della l.r. 33/2009 e norme transitorie)
1. L'articolo 27 bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(7)è sostituito dal seguente:
'Art. 27 bis
(Maggiorazioni tariffarie)
1. La Regione promuove l'innovazione delle cure favorendo l'integrazione dei processi di diagnosi e cura con le attività didattiche e di ricerca sanitaria e riconosce, mediante le maggiorazioni tariffarie delle prestazioni di ricovero e cura, i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca svolte dagli enti di cui al comma 2.
2. Possono beneficiare delle maggiorazioni tariffarie le fondazioni IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditate e a contratto e le strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate a contratto che ne facciano richiesta e che siano convenzionate con le università sedi di facoltà di medicina e chirurgia che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa di cui all'articolo 29.
3. La Giunta regionale definisce con cadenza triennale:
a) i criteri per il riconoscimento del beneficio delle maggiorazioni tariffarie tenuto conto degli aspetti organizzativi, gestionali, tecnologici ed economici correlati alle attività di didattica e di ricerca, nonché dell'impatto di queste attività sulla qualità delle cure prestate;
b) le modalità di assolvimento del debito informativo connesso allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla concessione del beneficio, con particolare riguardo ai rendiconti economici e di contabilità analitica.
4. La richiesta del beneficio è corredata di dichiarazione di formale impegno a pubblicare il bilancio di esercizio sul sito istituzionale, nonché ad assolvere il debito informativo di cui al comma 3, lettera b).
5. La Giunta regionale, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario di sistema e dei vincoli di finanza pubblica, stanzia le risorse da destinare annualmente al finanziamento delle maggiorazioni tariffarie nell'ambito del bilancio di previsione.'.
2. In fase di prima applicazione, la deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 27 bis della l.r. 33/2009, come sostituito dalla presente legge, è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I procedimenti di riconoscimento del beneficio della maggiorazione tariffaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.
4. Alle spese derivanti dall'articolo 27 bis della l.r. 33/2009, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, stimate nel limite massimo di euro 273.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede nell'ambito del relativo provvedimento della Giunta regionale, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028. Per gli esercizi successivi al 2028 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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