Legge Regionale 29 dicembre 2025 , n. 19

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2026

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-29;19

Art. 10
(Modifiche all’articolo 21 e inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 17/2015. Modifica dell’articolo 2 della l.r. 34/2022. Modifica all’articolo 4 della l.r. 14/2024)
1. Alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:
'1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, con sede effettiva nel territorio regionale, deceduti nell'esercizio di tali attività a seguito di azioni criminose, e ai familiari di altri soggetti deceduti per effetto di un'azione criminosa commessa nelle medesime circostanze di fatto. Ai fini di cui al primo periodo, la Regione concede contributi per:
a) assistenza legale;
b) affrontare emergenze economiche causate dal decesso.';
b) dopo il comma 1 dell'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono altresì riconosciuti ai familiari di soggetti residenti in Lombardia, vittime di reati di omicidio doloso, di cui all'articolo 575 del codice penale, commessi a decorrere dal 1° gennaio 2026 nel territorio della Regione Lombardia. Ai fini dell'applicazione del primo periodo occorre che sia stata esercitata l'azione penale per il medesimo reato.
1 ter. I contributi concessi ai sensi del presente articolo sono cumulabili con quelli previsti da altre norme statali o regionali, salvo che sia da queste diversamente stabilito.
1 quater. Ai fini del presente articolo per familiari si intendono i coniugi non legalmente separati, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i conviventi di fatto, i figli e, in caso di assenza dei precedenti soggetti, i genitori, le sorelle e i fratelli. I familiari non devono aver concorso anche colposamente alla commissione del reato che ha cagionato il decesso o di reati connessi al medesimo.
1 quinquies. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le modalità di trattamento dei dati personali, ai sensi e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.';
c) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
'Art. 21 bis
(Interventi a favore degli operatori del trasporto pubblico regionale e locale vittime di reato doloso)
1. La Regione riconosce un contributo, a titolo di sostegno economico, agli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia che, vittime di un reato doloso a causa dello svolgimento del servizio, subiscono danni permanenti o inabilità temporanea assoluta.
2. Il contributo è riconosciuto ai familiari, così come definiti dal comma 1 quater dell'articolo 21, in caso di decesso dell'operatore.
3. Gli importi erogati ai sensi del comma 1 sono cumulabili con provvidenze di analoga natura disposte dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.
4. La Giunta regionale determina gli importi del contributo economico da erogare tenuto conto, nei casi di invalidità permanente, della percentuale di invalidità riconosciuta a seguito di infortunio occorso nello svolgimento del servizio e, nei casi di inabilità temporanea assoluta, del periodo di inabilità allo svolgimento dell'attività lavorativa. La Giunta regionale determina, altresì, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione del suddetto beneficio economico, nonché le modalità di trattamento dei dati personali di chi presenta l'istanza, ai sensi e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.'.
2. Alle spese di cui all'articolo 21 della l.r. 17/2015 così come modificato dal presente articolo e quantificate in euro 60.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 e la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2026-2028'. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. Alle spese di cui all'articolo 21 bis della l.r. 17/2015, così come inserito dal presente articolo e quantificate in euro 30.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 e la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2026-2028'. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 34 (Legge di stabilità 2023-2025)(10)è abrogato.
5. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2024, n. 14 (Assestamento al bilancio 2024-2026 con modifiche di leggi regionali)(11)è abrogato.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 24 giugno 2015, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 8 agosto 2024, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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