Legge Regionale
29 dicembre 2025
, n. 19
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2026
(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-29;19
Art. 10
(Modifiche all’articolo 21 e inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 17/2015. Modifica dell’articolo 2 della l.r. 34/2022. Modifica all’articolo 4 della l.r. 14/2024)
1. Alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:
'1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, con sede effettiva nel territorio regionale, deceduti nell'esercizio di tali attività a seguito di azioni criminose, e ai familiari di altri soggetti deceduti per effetto di un'azione criminosa commessa nelle medesime circostanze di fatto. Ai fini di cui al primo periodo, la Regione concede contributi per:
a) assistenza legale;
b) affrontare emergenze economiche causate dal decesso.';
a) assistenza legale;
b) affrontare emergenze economiche causate dal decesso.';
b) dopo il comma 1 dell'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono altresì riconosciuti ai familiari di soggetti residenti in Lombardia, vittime di reati di omicidio doloso, di cui all'articolo 575 del codice penale, commessi a decorrere dal 1° gennaio 2026 nel territorio della Regione Lombardia. Ai fini dell'applicazione del primo periodo occorre che sia stata esercitata l'azione penale per il medesimo reato.
1 ter. I contributi concessi ai sensi del presente articolo sono cumulabili con quelli previsti da altre norme statali o regionali, salvo che sia da queste diversamente stabilito.
1 quater. Ai fini del presente articolo per familiari si intendono i coniugi non legalmente separati, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i conviventi di fatto, i figli e, in caso di assenza dei precedenti soggetti, i genitori, le sorelle e i fratelli. I familiari non devono aver concorso anche colposamente alla commissione del reato che ha cagionato il decesso o di reati connessi al medesimo.
1 quinquies. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le modalità di trattamento dei dati personali, ai sensi e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.';
1 ter. I contributi concessi ai sensi del presente articolo sono cumulabili con quelli previsti da altre norme statali o regionali, salvo che sia da queste diversamente stabilito.
1 quater. Ai fini del presente articolo per familiari si intendono i coniugi non legalmente separati, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i conviventi di fatto, i figli e, in caso di assenza dei precedenti soggetti, i genitori, le sorelle e i fratelli. I familiari non devono aver concorso anche colposamente alla commissione del reato che ha cagionato il decesso o di reati connessi al medesimo.
1 quinquies. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le modalità di trattamento dei dati personali, ai sensi e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.';
c) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
'Art. 21 bis
(Interventi a favore degli operatori del trasporto pubblico regionale e locale vittime di reato doloso)
1. La Regione riconosce un contributo, a titolo di sostegno economico, agli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia che, vittime di un reato doloso a causa dello svolgimento del servizio, subiscono danni permanenti o inabilità temporanea assoluta.
2. Il contributo è riconosciuto ai familiari, così come definiti dal comma 1 quater dell'articolo 21, in caso di decesso dell'operatore.
3. Gli importi erogati ai sensi del comma 1 sono cumulabili con provvidenze di analoga natura disposte dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.
4. La Giunta regionale determina gli importi del contributo economico da erogare tenuto conto, nei casi di invalidità permanente, della percentuale di invalidità riconosciuta a seguito di infortunio occorso nello svolgimento del servizio e, nei casi di inabilità temporanea assoluta, del periodo di inabilità allo svolgimento dell'attività lavorativa. La Giunta regionale determina, altresì, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione del suddetto beneficio economico, nonché le modalità di trattamento dei dati personali di chi presenta l'istanza, ai sensi e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.'.
(Interventi a favore degli operatori del trasporto pubblico regionale e locale vittime di reato doloso)
1. La Regione riconosce un contributo, a titolo di sostegno economico, agli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia che, vittime di un reato doloso a causa dello svolgimento del servizio, subiscono danni permanenti o inabilità temporanea assoluta.
2. Il contributo è riconosciuto ai familiari, così come definiti dal comma 1 quater dell'articolo 21, in caso di decesso dell'operatore.
3. Gli importi erogati ai sensi del comma 1 sono cumulabili con provvidenze di analoga natura disposte dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.
4. La Giunta regionale determina gli importi del contributo economico da erogare tenuto conto, nei casi di invalidità permanente, della percentuale di invalidità riconosciuta a seguito di infortunio occorso nello svolgimento del servizio e, nei casi di inabilità temporanea assoluta, del periodo di inabilità allo svolgimento dell'attività lavorativa. La Giunta regionale determina, altresì, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione del suddetto beneficio economico, nonché le modalità di trattamento dei dati personali di chi presenta l'istanza, ai sensi e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.'.
2. Alle spese di cui all'articolo 21 della l.r. 17/2015 così come modificato dal presente articolo e quantificate in euro 60.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 e la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2026-2028'. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. Alle spese di cui all'articolo 21 bis della l.r. 17/2015, così come inserito dal presente articolo e quantificate in euro 30.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 e la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2026-2028'. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 34 (Legge di stabilità 2023-2025)(10)è abrogato.
5. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2024, n. 14 (Assestamento al bilancio 2024-2026 con modifiche di leggi regionali)(11)è abrogato.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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