Legge Regionale
29 dicembre 2025
, n. 19
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2026
(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-29;19
Art. 13
(Inserimento dell’articolo 29.1 nella l.r. 26/2003)
1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(15)è inserito il seguente:
'Art. 29.1
(Misure a supporto dell'espletamento delle procedure per la realizzazione, la modifica e l'esercizio degli impianti da fonti energetiche rinnovabili)
1. Al fine di un efficace ed efficiente espletamento delle procedure amministrative relative alla realizzazione, alla modifica e all'esercizio degli impianti da fonti energetiche rinnovabili, la Regione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione in materia di energia, ambiente, pianificazione territoriale, diritto ambientale, nonché di innovazione tecnologica applicata alle fonti energetiche, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono prestazioni di analisi e supporto finalizzate al corretto, efficace ed efficiente esercizio delle funzioni regionali di cui all'articolo 29, nonché alla semplificazione e al coordinamento delle procedure relative agli impianti da fonti energetiche rinnovabili, anche a beneficio degli enti locali competenti e per agevolare gli adempimenti degli operatori del settore.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2026', sono stabiliti il numero massimo degli esperti esterni per lo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 2, l'oggetto delle specifiche prestazioni che possono svolgersi anche in coordinamento tra più esperti, la durata e i casi di revoca degli incarichi, nonché la misura del compenso economico.'.
(Misure a supporto dell'espletamento delle procedure per la realizzazione, la modifica e l'esercizio degli impianti da fonti energetiche rinnovabili)
1. Al fine di un efficace ed efficiente espletamento delle procedure amministrative relative alla realizzazione, alla modifica e all'esercizio degli impianti da fonti energetiche rinnovabili, la Regione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione in materia di energia, ambiente, pianificazione territoriale, diritto ambientale, nonché di innovazione tecnologica applicata alle fonti energetiche, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono prestazioni di analisi e supporto finalizzate al corretto, efficace ed efficiente esercizio delle funzioni regionali di cui all'articolo 29, nonché alla semplificazione e al coordinamento delle procedure relative agli impianti da fonti energetiche rinnovabili, anche a beneficio degli enti locali competenti e per agevolare gli adempimenti degli operatori del settore.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2026', sono stabiliti il numero massimo degli esperti esterni per lo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 2, l'oggetto delle specifiche prestazioni che possono svolgersi anche in coordinamento tra più esperti, la durata e i casi di revoca degli incarichi, nonché la misura del compenso economico.'.
2. Per le spese di cui al comma 1, previste nel limite massimo di euro 150.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede con le risorse allocate alla missione 17 'Energia e diversificazione delle fonti energetiche', programma 1 'Fonti energetiche' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028, la copertura finanziaria delle quali è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2026-2028'. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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