Legge Regionale
29 dicembre 2025
, n. 19
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2026
(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-29;19
Art. 14
(Coordinamento della disciplina relativa alla procedura di valutazione ambientale di cui alla l.r. 5/2010 nel procedimento unico di cui all’articolo 10, comma 1, della l.r. 5/2020. Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 8/2025)
1. Al fine di coordinare la disciplina procedurale delle valutazioni ambientali di cui alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) nel procedimento amministrativo per la valutazione dei progetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 'Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica', come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 'Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione' convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), dopo l'articolo 10 della legge regionale 6 giugno 2025, n. 8 (Legge di semplificazione 2025)(16)è inserito il seguente:
'Art. 10 bis
(Coordinamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale nel procedimento unico per la riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica)
1. L'autorità regionale competente all'adozione degli atti previsti per la riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica dispone, nell'ambito della fase procedimentale di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, lettera d), della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 'Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica', come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 'Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione' convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), ove necessario, la pubblicazione sul Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA) degli elaborati e della documentazione tecnica per l'attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o di VIA di competenza regionale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni sensibili di natura tecnica, industriale o commerciale.
2. L’ufficio regionale competente in materia di VIA, avvalendosi del supporto specialistico della “Commissione istruttoria regionale VIA” per le valutazioni di impatto ambientale e, nei casi previsti dalla normativa regionale di settore, per le altre procedure di valutazione ambientale di competenza regionale, rende, all’autorità competente di cui al comma 1, l’esito delle valutazioni ambientali sulle proposte progettuali presentate oggetto di pubblicazione per la relativa selezione. L’ufficio regionale di cui al primo periodo rende l’esito delle valutazioni ambientali, riferite alle proposte progettuali presentate, in sede di conferenza di servizi indetta e convocata ai sensi del regolamento regionale 2 dicembre 2022, n. 9 (Disciplina dei tempi e delle modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in attuazione dell’articolo 10, comma 1, della l.r. 5/2020).
3. Gli oneri dovuti per l’espletamento delle valutazioni ambientali regionali di cui al comma 2 sono corrisposti nell’ambito del pagamento degli oneri istruttori e dei contributi richiesti per la partecipazione alle procedure di riassegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2026”, sono aggiornati, per classi incrementali sulla base della potenza nominale di concessione posta a base di gara e tenendo conto, ove necessarie, delle valutazioni ambientali di cui al comma 2, gli importi degli oneri istruttori previsti per la partecipazione ai procedimenti di riassegnazione delle concessioni di cui alla l.r. 5/2020.
5. La corresponsione degli oneri istruttori, determinati secondo la disciplina di cui ai commi 3 e 4, si applica ai procedimenti per la riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, di cui alla l.r. 5/2020, avviati dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) della deliberazione di cui al comma 4.”.
(Coordinamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale nel procedimento unico per la riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica)
1. L'autorità regionale competente all'adozione degli atti previsti per la riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica dispone, nell'ambito della fase procedimentale di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, lettera d), della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 'Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica', come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 'Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione' convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), ove necessario, la pubblicazione sul Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA) degli elaborati e della documentazione tecnica per l'attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o di VIA di competenza regionale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni sensibili di natura tecnica, industriale o commerciale.
2. L’ufficio regionale competente in materia di VIA, avvalendosi del supporto specialistico della “Commissione istruttoria regionale VIA” per le valutazioni di impatto ambientale e, nei casi previsti dalla normativa regionale di settore, per le altre procedure di valutazione ambientale di competenza regionale, rende, all’autorità competente di cui al comma 1, l’esito delle valutazioni ambientali sulle proposte progettuali presentate oggetto di pubblicazione per la relativa selezione. L’ufficio regionale di cui al primo periodo rende l’esito delle valutazioni ambientali, riferite alle proposte progettuali presentate, in sede di conferenza di servizi indetta e convocata ai sensi del regolamento regionale 2 dicembre 2022, n. 9 (Disciplina dei tempi e delle modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in attuazione dell’articolo 10, comma 1, della l.r. 5/2020).
3. Gli oneri dovuti per l’espletamento delle valutazioni ambientali regionali di cui al comma 2 sono corrisposti nell’ambito del pagamento degli oneri istruttori e dei contributi richiesti per la partecipazione alle procedure di riassegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2026”, sono aggiornati, per classi incrementali sulla base della potenza nominale di concessione posta a base di gara e tenendo conto, ove necessarie, delle valutazioni ambientali di cui al comma 2, gli importi degli oneri istruttori previsti per la partecipazione ai procedimenti di riassegnazione delle concessioni di cui alla l.r. 5/2020.
5. La corresponsione degli oneri istruttori, determinati secondo la disciplina di cui ai commi 3 e 4, si applica ai procedimenti per la riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, di cui alla l.r. 5/2020, avviati dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) della deliberazione di cui al comma 4.”.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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