Legge Regionale 30 dicembre 2025 , n. 20

Legge di stabilità 2026-2028

(BURL n. 53, suppl. del 31 Dicembre 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-30;20

Art. 3
(Modifiche agli articoli 44 e 77 della l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 8 bis dell'articolo 44 è inserito il seguente:
'8 ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, in via transitoria e sperimentale per gli anni d'imposta 2026 e 2027, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, per i veicoli dei quali risultino proprietarie negli archivi del PRA, le organizzazioni di volontariato iscritte nella sezione a) del RUNTS, di cui all'articolo 45 del d.lgs. 117/2017, senza soluzione di continuità. La medesima esenzione è altresì riconosciuta, senza soluzione di continuità, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché alle ONLUS che abbiano perso tale qualifica a seguito dell'iscrizione nel RUNTS, purché iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021 o in data successiva ad esito di richiesta di iscrizione presentata entro la stessa data. Le agevolazioni di cui al presente comma operano nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti 'de minimis'.';
b) dopo il comma 1 bis dell'articolo 77 è inserito il seguente:
'1 ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, in via transitoria e sperimentale per gli anni d'imposta 2026 e 2027, sono esentate dal pagamento dell'IRAP, senza soluzione di continuità, le organizzazioni di volontariato iscritte nella sezione a) del RUNTS, di cui all'articolo 45 del d.lgs. 117/2017. La medesima esenzione è altresì riconosciuta, senza soluzione di continuità, alle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, nonché alle ONLUS che abbiano perso tale qualifica a seguito dell'iscrizione nel RUNTS, purché iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021 o in data successiva ad esito di richiesta di iscrizione presentata entro la stessa data. Resta fermo, in relazione alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle entrate anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP. Le agevolazioni di cui al presente comma operano nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti 'de minimis'.'.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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