Legge Regionale
30 dicembre 2025
, n. 20
Legge di stabilità 2026-2028
(BURL n. 53, suppl. del 31 Dicembre 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-30;20
Art. 4
(Modifiche alla l.r. 10/2003 e norma di prima applicazione)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell'articolo 5è sostituito dal seguente:
'4. Chi non ottempera all'obbligo di cui al comma 3, non comunica i dati di cui all'articolo 3 o fornisce dati incompleti o inesatti incorre nelle sanzioni di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali).';
b) al punto 1 della lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 bis le parole 'articoli 50, comma 2, 77 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),' sono sostituite dalle seguenti: 'articoli 146, comma 2, 178 e 187 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione),';
c) dopo il comma 3 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Nell'ambito del leale e responsabile rapporto con il contribuente regionale trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10 bis della legge 212/2000 per le ipotesi di abuso del diritto o elusione fiscale dei tributi gestiti direttamente dalla Regione.';
d) al comma 6 bis dell'articolo 38 le parole 'dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'articolo 187 del d.lgs. 33/2025';
e) al comma 7 bis dell'articolo 38 le parole 'di fallimento di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa),' sono sostituite dalle seguenti: 'di liquidazione giudiziale di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155)';
f) al primo periodo del comma 19 bis 2 dell'articolo 44 dopo le parole 'negli anni 2023, 2024 e 2025' sono inserite le seguenti: ', nonché nell'anno 2026';
g) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 48 le parole da 'all'articolo 13' fino a 'legge 23 dicembre 1996, n. 662)' sono sostituite dalle seguenti: 'all'articolo 38 del d.lgs. 173/2024';
h) alla lettera c quinquies) del comma 5 dell'articolo 48 dopo le parole 'a decorrere dal 1° gennaio 2023' sono inserite le seguenti: 'e fino al 31 dicembre 2025';
i) dopo la lettera c quinquies) del comma 5 dell'articolo 48 è aggiunta la seguente:
'c sexies) veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna, di potenza termica fino a 100 Kw, immatricolati per la prima volta, anche all'estero, a decorrere dal 1° gennaio 2026, riduzione del 50 per cento dal pagamento della tassa automobilistica dalla data di prima immatricolazione per i periodi come di seguito indicati:
j) dopo il comma 5 dell'articolo 48 è inserito il seguente:
'5.1. Per i veicoli provenienti dall'estero o da altra Regione, l'esenzione di cui al comma 5, lettera c sexies), si applica per i soli periodi residuali rispetto alla data di prima immatricolazione ricadenti nella competenza della Regione Lombardia.';
k) al comma 3 dell'articolo 49 bis le parole 'dell'articolo 86 del d.p.r. 602/1973' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'articolo 187 del d.lgs. 33/2025';
l) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 62 le parole 'euro 160,00' sono sostituite dalle seguenti: 'euro 150,00';
m) il comma 2 dell'articolo 77 bis è sostituito dal seguente:
'2. L'agevolazione di cui al comma 1 opera nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.';
n) al comma 1 dell'articolo 85 le parole da 'nel d.lgs. 471/1997' fino a 'successive modificazioni e integrazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'nel d.lgs. 173/2024';
o) al comma 1 dell'articolo 86 le parole 'dall'articolo 13 del d.lgs. 471/1997 e successive modificazioni e integrazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'articolo 38 del d.lgs. 173/2024.';
p) al comma 2 dell'articolo 86 le parole 'nell'articolo 13 del d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'negli articoli 14 e 15 del d.lgs. 173/2024';
q) al comma 3 dell'articolo 86 le parole 'all'articolo 13, ultimo comma, del d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'all'articolo 14, ultimo comma, del d.lgs. 173/2024';
r) al comma 1 dell'articolo 87 le parole 'articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'articoli 18, 19 e 20 del d.lgs. 173/2024.';
s) al comma 2 dell'articolo 87 le parole 'articoli 7 e 12 del d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'articoli 7 e 13 del d.lgs. 173/2024.';
t) ai commi 2 e 5 dell'articolo 91 le parole 'dall'articolo 21 del d.p.r. 602/1973 e successive modificazioni e integrazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'articolo 98 del d.lgs. 33/2025';
u) dopo il comma 7 dell'articolo 91 sono aggiunti i seguenti:
'7 bis. Con le modalità e i termini di cui ai commi da 5 a 7, è ammessa la rateizzazione per somme dovute a seguito di preavviso o di fermo amministrativo di cui all'articolo 187 del d.lgs. 33/2025 su beni mobili registrati adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 92, comma 3 bis.
7 ter. Il fermo amministrativo è sospeso a seguito del pagamento della prima rata del piano di rateizzazione. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il fermo amministrativo viene automaticamente ripristinato sul medesimo bene mobile, senza necessità di ulteriore comunicazione preventiva, fino al pagamento del saldo della somma ancora dovuta.';
7 ter. Il fermo amministrativo è sospeso a seguito del pagamento della prima rata del piano di rateizzazione. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il fermo amministrativo viene automaticamente ripristinato sul medesimo bene mobile, senza necessità di ulteriore comunicazione preventiva, fino al pagamento del saldo della somma ancora dovuta.';
v) al comma 1 dell'articolo 92 le parole da 'Titolo II del d.p.r. 602/1973' fino a 'e successive modificazioni e integrazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'Titolo VI del d.lgs. 33/2025.';
w) al primo periodo del comma 3 ter dell'articolo 92 le parole 'dall'articolo 21 del d.p.r. 602/1973' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'articolo 98 del d.lgs. 33/2025';
x) al secondo periodo del comma 3 quater dell'articolo 92 le parole 'all'articolo 72 bis del d.p.r. 602/1973' sono sostituite dalle seguenti: 'all'articolo 170 del d.lgs. 33/2025' e le parole 'dall'articolo 48 bis del d.p.r. 602/1973' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'articolo 144 del d.lgs. 33/2025';
y) al comma 1 dell'articolo 93 le parole da 'commissioni tributarie' fino a '(Legge finanziaria 2002))' sono sostituite dalle seguenti: 'corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria)';
z) al comma 2 dell'articolo 93 le parole 'commissione tributaria provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'corte di giustizia tributaria di primo grado' e le parole 'da 19 a 21 del d.lgs. 546/1992 e successive modificazioni e integrazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'da 64 a 67 del d.lgs. 175/2024';
aa) al comma 3 dell'articolo 93 le parole 'all'articolo 19 del d.lgs. 546/1992 e successive modificazioni e integrazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'all'articolo 65 del d.lgs. 175/2024';
bb) al comma 7 dell'articolo 94 le parole 'dell'articolo 17, comma 3, del d.lgs. 472/1997' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'articolo 20 del d.lgs. 173/2024.';
cc) al comma 1 dell'articolo 95 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'anche per il tramite dei sistemi di cooperazione con l'Anagrafe della popolazione residente (ANPR) e con l'Anagrafe tributaria nazionale, rispettivamente, per le persone fisiche e giuridiche.' ;
dd) al comma 2 ter dell'articolo 95 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Per la notifica di tali atti la Regione si avvale della piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione con le modalità e i termini di cui all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. La Regione utilizza i servizi connessi offerti da PagoPa S.p.A. ai fini della corretta individuazione dei soggetti che utilizzano il sistema interbancario ai fini del corretto adempimento in materia di tributi regionali.' ;
ee) il comma 3 dell'articolo 95 è sostituito dal seguente:
'3. La misura della ripetibilità delle spese di notifica di cui ai commi 1 e 2 viene adeguata ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge n. 249/1976, nonché ai costi, ai criteri e alle modalità di ripartizione e ripetizione stabiliti ai sensi dell'articolo 26, comma 14, del d.l. 76/2020 per le notificazioni a mezzo della piattaforma di cui al comma 2 ter, rispettivamente, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012 e al decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022.';
ff) al comma 3 dell'articolo 96 le parole 'dell'articolo 13 del d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'dagli articoli 14 e 15 del d.lgs. 173/2024'.
2. La modifica di cui al comma 1, lettera l), si applica a decorrere dall'anno accademico 2027/2028.
3. Dall'attuazione delle modifiche introdotte all'articolo 44, comma 19 bis 2, della l.r. 10/2003, disposte al comma 1, lettera f, del presente articolo si stimano maggiori entrate per euro 730.000,00 nell'esercizio finanziario 2026 da introitarsi al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2026-2028, incluse nella tabella A allegata alla presente legge e ricomprese nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2026-2028'.
4. Dall'attuazione delle modifiche introdotte all'articolo 48, comma 5, della l.r. 10/2003, disposte al comma 1, lettere h), i) e j), del presente articolo discendono maggiori entrate stimate in euro 5.000.000,00 per il 2026, euro 11.800.000,00 per il 2027 ed euro 20.300.000 dal 2028 da introitarsi al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2026-2028 e successivi, incluse per il triennio 2026-2028 nella tabella A allegata alla presente legge e ricomprese nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, del bilancio 2026-2028 e successivi.
5. Dalla modifica all'articolo 62, comma 1, lettera b), della l.r. 10/2003, disposta dal comma 1, lettera l), del presente articolo sono previsti rispettivamente minori introiti per euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2027/2028 al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 101 'Imposte tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2026-2028 e la corrispondente riduzione, per medesimi importi e esercizi finanziari, delle risorse di cui alla missione 4 'Istruzione e diritto allo studio', programma 4 'Istruzione universitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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