Legge Regionale
30 dicembre 2025
, n. 20
Legge di stabilità 2026-2028
(BURL n. 53, suppl. del 31 Dicembre 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-30;20
Art. 6
(Disposizioni relative ai ticket sanitari)
1. È differito al 31 dicembre 2026 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento qualora, entro il 31 dicembre 2025, sia stata notificata al soggetto interessato l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2026, la competente Agenzia di tutela della salute (ATS) procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.
2. È differito al 31 dicembre 2026 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, qualora entro il 31 dicembre 2025 sia stato notificato al soggetto interessato il verbale di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 689/1981 per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2026, la competente ATS procede alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione e, se necessario, agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.
3. Qualora non sia stato notificato il verbale di accertamento di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2025, i soggetti interessati possono presentare, entro il termine del 31 dicembre 2026, formale richiesta alla competente ATS di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante pagamento dell'importo del ticket non versato per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN, maggiorato degli interessi legali maturati. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2026, la competente ATS procede al recupero dell'importo del ticket, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento.
4. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 le ATS provvedono in ogni caso agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi richiesti con ordinanza - ingiunzione per i quali sussiste un termine di prescrizione antecedente il 1° gennaio 2027. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 le ATS provvedono in ogni caso alla notifica rispettivamente delle ordinanze-ingiunzione o dei verbali di accertamento per i quali sussiste un termine di prescrizione o di decadenza antecedente il 1° gennaio 2027.
5. I soggetti cui siano stati notificati, entro il 31 dicembre 2026, ordinanze-ingiunzione o verbali di accertamento sono ammessi, entro il 30 aprile 2027, ai benefici previsti rispettivamente ai commi 1, 2 e 3.
6. A tal fine, nell'esercizio finanziario 2026 è autorizzata la spesa di euro 2.879.998,00 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 7 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028, la cui copertura finanziaria è garantita con la corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 1 'Fondo di riserva' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2026-2028.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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