Legge Regionale
30 dicembre 2025
, n. 20
Legge di stabilità 2026-2028
(BURL n. 53, suppl. del 31 Dicembre 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-12-30;20
Art. 7
(Fondo regionale 'Start up radar Lombardia' per sostenere la co-innovazione tra start-up e imprese lombarde)
1. Per sostenere l'innovazione, la transizione tecnologica e la crescita competitiva delle imprese aventi sede in Lombardia, la Giunta regionale è autorizzata a costituire il Fondo regionale 'Start up radar Lombardia' finalizzato ad attivare la costituzione, da parte della società di cui al comma 3, di un organismo di investimento collettivo del risparmio di corporate venture capital (di seguito OICR) destinato a sostenere investimenti in strumenti di equity e quasi-equity in imprese in fase di start-up e scale-up operanti nei settori individuati dalla Giunta regionale nell'ambito della Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione.
2. L'OICR opera secondo una logica di corporate venture capital pubblico-privata e favorisce la co-innovazione con imprese lombarde consolidate sul mercato, al fine di promuovere collaborazioni strategiche tra nuovi operatori e realtà produttive affermate. La Regione partecipa, mediante le risorse del Fondo regionale 'Start up radar Lombardia', come investitore istituzionale dell'OICR e non esercita controllo individuale sulle singole imprese beneficiarie.
3. La gestione del Fondo regionale 'Start up radar Lombardia' è affidata a una Società di gestione del risparmio (di seguito SGR) autorizzata ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), selezionata mediante procedura ad evidenza pubblica. La SGR selezionata, che costituisce e gestisce l'OICR, è responsabile della definizione e attuazione della strategia di investimento, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale per l'individuazione delle caratteristiche delle imprese beneficiarie; la medesima deliberazione della Giunta regionale definisce, altresì, il valore minimo del primo closing, necessario per procedere con gli investimenti nelle imprese beneficiarie, e l'inquadramento della quota delle risorse di competenza regionale ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Nel contratto stipulato a seguito della procedura di evidenzia pubblica sono stabilite le condizioni per il ritiro o l'incremento della quota di risorse regionali conferite.
4. Alla dotazione finanziaria iniziale del fondo Regionale 'Start up Radar Lombardia', prevista per l'esercizio finanziario 2026 in euro 15.000.000,00 si provvede con le risorse stanziate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 1 'Industria , PMI e artigianato' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2026-2028, incluse nella tabella A allegata alla presente legge e la cui copertura finanziaria è assicurata per pari importo con le risorse previste in entrata al Titolo 5 'Entrate da riduzioni di attività finanziarie' - Tipologia 400 'Altre entrate per attività finanziarie' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2026-2028, a seguito delle restituzioni da parte di Finlombarda S.p.A. delle somme derivanti dai rientri del 'Fondo FRIM FESR 2007-2013'. All'incremento della dotazione del Fondo regionale 'Start up Radar Lombardia' mediante risorse pubbliche regionali, nazionali o europee si provvede con atto della Giunta regionale.
5. Le eventuali risorse finanziarie derivanti dalle operazioni di disinvestimento effettuate dall'OICR per la quota di spettanza regionale sono vincolate al reimpiego, da parte della Giunta regionale, in strumenti finanziari o misure di sostegno alle imprese lombarde operanti nei settori dell'innovazione, della transizione industriale e dello sviluppo tecnologico del sistema produttivo regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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