Legge Regionale 29 gennaio 2026 , n. 2

Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)

(BURL n. 6 suppl. del 03 Febbraio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-01-29; 2

Art. 2
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per l'informazione all'utenza derivanti dall'articolo 16, comma 2, come modificato dalla presente legge, quantificate in euro 2.200.000,00 per l'esercizio 2026, euro 3.600.000,00 per l'esercizio 2027, euro 1.150.000,00 per l'esercizio 2028 ed euro 1.050.000,00 per l'esercizio 2029, si provvede con le risorse disponibili alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 2 'Trasporto pubblico locale - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
2. Alle spese per l'assegnazione di contributi alle agenzie del trasporto pubblico locale per lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate con particolare riguardo alle aree montane, nonché agli ambiti a domanda debole di cui all'articolo 17, comma 5 bis, come modificato dalla presente legge, quantificate in euro 5.000.000,00 per le annualità 2026, 2027 e 2028, si provvede con le risorse disponibili alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 2 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
3. Alle spese per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti a fune con obblighi di servizio pubblico, di cui all'articolo 19, comma 5, come modificato dalla presente legge, quantificate in euro 6.049.248,27 sull'annualità 2026, euro 6.200.000,00 sull'annualità 2027 e euro 6.900.000,00 sull'annualità 2028, si provvede con le risorse disponibili alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 2 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
4. Alle spese per gli interventi di riqualificazione delle fermate del TPL, di cui all'articolo 19, comma 5, come modificato dalla presente legge, quantificate in euro 22.400.000,00 sull'annualità 2026, euro 5.900.000,00 sull'annualità 2027, euro 38.800.000,00 sull'annualità 2028 ed euro 38.800.000,00 sull'annualità 2029, si provvede con le risorse disponibili alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 1 'Trasporto ferroviario' e programma 2 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
5. Alle spese correnti per l'affidamento dei servizi ferroviari eserciti con modalità automobilistica in forma continuativa di cui all'articolo 33, comma 1) bis, come modificato dalla presente legge, quantificate in euro 306.799,00 sull'annualità 2026, euro 5.855.850,00 sull'annualità 2027 ed euro 10.273.336,70 per ciascuna annualità dal 2028 al 2033, si provvede con le risorse disponibili alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 1 'Trasporto ferroviario' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
6. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 40, comma 4, come modificato dalla presente legge, quantificate in euro 10.710,00 annui per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede con la corrispondente riduzione per importi ed esercizi finanziari della missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 3 'Trasporto per vie d'acqua' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 e successivi. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con la legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
7. Alle spese correnti relative ai sistemi di bigliettazione innovativi, di cui all'articolo 44, come modificato dalla presente legge, quantificate in euro 1.300.000,00 sull'annualità 2026, euro 1.950.000,00 sull'annualità 2027 ed euro 3.300.000,00 per ciascuna annualità dal 2028 al 2030, si provvede con le risorse disponibili alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 2 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
8. Alle spese in conto capitale relative ai sistemi di bigliettazione innovativi, di cui all'articolo 44 come modificato dalla presente legge, quantificate euro 1.500.000,00 sull'annualità 2026, euro 5.000.000,00 sull'annualità 2027, euro 4.000.000,00 sull'annualità 2028, euro 1.500.000,00 sull'annualità 2029 ed euro 1.000.000,00 sull'annualità 2030, si provvede con le risorse disponibili alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 2 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
9. Alle spese correnti per l'effettuazione di indagini relative alle modalità di utilizzo da parte degli utenti dei titoli di viaggio integrati regionali e locali, di cui all'articolo 44, comma 3 quater, come modificato dalla presente legge, quantificate in euro 85.400,00 sull'annualità 2026, si provvede con le risorse disponibili alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 2 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
10. Alle spese correnti di cui all'articolo 45, come modificato dalla presente legge, quantificate in euro 1.660.000,00 sull'annualità 2026, si provvede con le risorse disponibili alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 2 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
11. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 52, comma 1, come modificato dalla presente legge, stimate in euro 372.527,00 annui, di cui al titolo 3 'Entrate extratributarie', Tipologia 30100 'Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni', si provvede con la corrispondente riduzione per importi ed esercizi finanziari della missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 3 'Trasporto per vie d'acqua' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 e successivi.
12. Alle spese correnti per le convenzioni tra Regione Lombardia e gli enti gestori del demanio della navigazione interna per i servizi di vigilanza, intervento e soccorso sulle vie navigabili lombarde di cui all'articolo 57, come modificato dalla presente legge, quantificate in euro 500.000,00 sull'annualità 2026, euro 500.000,00 sull'annualità 2027 ed euro 500.000,00 sull'annualità 2028, si provvede con le risorse disponibili alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 3 'Trasporto per vie d'acqua' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
13. All'attuazione del Titolo III, IV e VI della l.r. 6/2012, come modificata dalla presente legge, concorrono, altresì, le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità.
14. Per le spese di cui ai commi 9 e 10 per gli esercizi successivi al 2026 si provvede con la legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
15. Per le spese di cui ai commi 2, 3, 11 e 12 per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con la legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
16. Per le spese di cui ai commi 1 e 4 per gli esercizi successivi al 2029 si provvede con la legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
17. Per le spese di cui al comma 5 per gli esercizi successivi al 2033 si provvede con la legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
18. Per le spese di cui ai commi 7 e 8 per gli esercizi successivi al 2030 si provvede con la legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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