Legge Regionale 6 febbraio 2026 , n. 3

Promozione dell'ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo

(BURL n. 7, suppl. del 10 Febbraio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-06;3

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione riconosce l'ideale sportivo, quale modo di intendere e praticare l'attività sportiva, basato sul rispetto della persona e delle regole, sulla correttezza, sulla tolleranza e sulla lealtà e promuove il volontariato in ambito sportivo al fine di:
a) diffondere il valore della centralità della persona, promuovendo la crescita dal punto di vista etico e sociale e il benessere psicofisico, nonché la prevenzione e il contrasto dei comportamenti scorretti e dell'abuso di sostanze dirette ad alterare la prestazione sportiva;
b) sostenere le attività organizzate nell'ambito dell'associazionismo sportivo finalizzate all'educazione, alla coesione e inclusione sociale e alla solidarietà con particolare attenzione ai giovani, agli anziani e alle persone con disabilità;
c) assumere ogni iniziativa opportuna per rendere la pratica sportiva un diritto di tutti affinché ogni persona abbia la possibilità di praticare attività sportiva.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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