Legge Regionale 6 febbraio 2026 , n. 3

Promozione dell'ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo

(BURL n. 7, suppl. del 10 Febbraio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-06;3

Art. 2
(Definizione di volontario)
1. Ai fini della presente legge, per 'volontario' si intende ogni cittadino che, in modo personale, spontaneo, disinteressato e gratuito, presta la propria attività non retribuita presso organizzazioni ed enti senza finalità di lucro aventi la forma giuridica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché enti locali o soggetti pubblici e privati che perseguono fini solidaristici, civici, educativi, di utilità sociale, sportivi dilettantistici o culturali.(1)
2. L'obbligo di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, è a cura e a carico dell'organizzazione o dell'ente presso cui il volontario presta la propria attività.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 19, comma 3 della l.r. 30 giugno 2026, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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