Legge Regionale
6 febbraio 2026
, n. 3
Promozione dell'ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo
(BURL n. 7, suppl. del 10 Febbraio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-06;3
Art. 4
(Prevenzione e contrasto ai fenomeni delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo attraverso la promozione della cultura della solidarietà)
1. La Regione promuove, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le attività di volontariato in ambito sportivo finalizzate al sostegno alle fasce sociali più fragili e al contrasto ai fenomeni delle baby gang, del bullismo del cyberbullismo, nonché la partecipazione delle istituzioni scolastiche e formative alle iniziative previste dalla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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