Legge Regionale
6 febbraio 2026
, n. 3
Promozione dell'ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo
(BURL n. 7, suppl. del 10 Febbraio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-06;3
Art. 8
(Collaborazione istituzionale)
1. Per le iniziative di cui alla presente legge, la Regione promuove la collaborazione, anche tramite apposite intese, con:
d) gli enti di promozione sportiva e le associazioni che operano nel settore sportivo a livello regionale;
g) la Confederazione regionale dei centri di servizio per il volontariato della Lombardia (CSVnet Lombardia), nonché le associazioni professionali e di volontariato;
h) altri soggetti di volta in volta interessati, con particolare riferimento a quelli previsti dall'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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