Legge Regionale 6 febbraio 2026 , n. 3

Promozione dell'ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo

(BURL n. 7, suppl. del 10 Febbraio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-06;3

Art. 8
(Collaborazione istituzionale)
1. Per le iniziative di cui alla presente legge, la Regione promuove la collaborazione, anche tramite apposite intese, con:
a) il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
b) Sport e Salute S.p.A.;
c) l'associazione Panathlon International;
d) gli enti di promozione sportiva e le associazioni che operano nel settore sportivo a livello regionale;
e) gli enti locali, anche nell'ambito dei piani di zona;
f) l'Ufficio scolastico regionale;
g) la Confederazione regionale dei centri di servizio per il volontariato della Lombardia (CSVnet Lombardia), nonché le associazioni professionali e di volontariato;
h) altri soggetti di volta in volta interessati, con particolare riferimento a quelli previsti dall'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna).
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, la Regione può altresì coinvolgere, anche tramite apposite convenzioni, le Agenzie di tutela della salute (ATS), le Aziende sociosanitarie territoriali (ASST), le aziende ospedaliere, nonché i distretti sanitari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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