Legge Regionale
6 febbraio 2026
, n. 3
Promozione dell'ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo
(BURL n. 7, suppl. del 10 Febbraio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-06;3
Art. 9
(Promozione dell'evento olimpico Milano Cortina 2026)
1. Per consentire interventi e attività funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi e Paralimpiadi sul territorio lombardo, per l'esercizio finanziario 2026 è concesso, senza applicazione di interessi né presentazione di fidejussioni o altre garanzie reali, alla Fondazione Milano Cortina 2026 un prestito di euro 5.000.000,00 da restituire entro il 31 luglio 2026. A tal fine è autorizzata per l'esercizio finanziario 2026 la spesa di euro 5.000.000,00 alla missione 1 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2026-2028. La somma relativa alla restituzione del prestito è iscritta al Titolo 5 'Entrate da riduzioni di attività finanziarie' - Tipologia 200 'Riscossione crediti a breve termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2026-2028.
2. La concessione del prestito di cui al comma 1 avverrà sulla base del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato “de minimis” ed in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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