Legge Regionale
6 febbraio 2026
, n. 3
Promozione dell'ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo
(BURL n. 7, suppl. del 10 Febbraio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-06;3
Art. 10
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini di diffusione del volontariato nello sport. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti del comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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