Legge Regionale 6 febbraio 2026 , n. 3

Promozione dell'ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo

(BURL n. 7, suppl. del 10 Febbraio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-06;3

Art. 10
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini di diffusione del volontariato nello sport. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:
a) le attività di volontariato nello sport promosse negli istituti scolastici grazie al sostegno regionale, gli istituti scolastici coinvolti e gli eventuali ostacoli emersi;
b) le iniziative formative e di sensibilizzazione organizzate grazie agli incentivi regionali per avvicinare i cittadini al volontariato nello sport, il carattere occasionale o continuativo delle iniziative e i destinatari che hanno coinvolto.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti del comma 1.
3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all'articolo 111 bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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