Legge Regionale
10 febbraio 2026
, n. 5
Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all'amianto
(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-10;5
Art. 5
(Scelta dell'apparecchio di protezione respiratoria (APVR))
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi, per rispettare il valore limite di cui all’articolo 254, comma 1, del d.lgs. 81/2008, il lavoratore deve essere dotato, sulla base della valutazione dei rischi, di almeno un dispositivo tra i seguenti:(2)
a) polvere di primo livello:
1) una semimaschera filtrante FFP3 monouso, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 149:2009, il cui smaltimento deve essere debitamente indicato nella sezione annotazioni del 'Formulario di identificazione dei rifiuti' (FIR); o un respiratore filtrante con semimaschera o maschera a pieno facciale dotato di filtri P3, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 143:2021;
2) un respiratore a ventilazione motorizzata TM2P con semimaschera, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12942:2024;
3) un respiratore a ventilazione motorizzata TH3P con cappuccio o casco, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12942:2024;
4) un respiratore filtrante a ventilazione alimentata TM3P con maschera a pieno facciale, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12492:2024.
L'uso delle semimaschere filtranti monouso FFP3 è limitato agli interventi con esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'articolo 249, commi 2 e 4, del d.lgs. 81/2008 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ad una durata inferiore ai quindici minuti;
L'uso delle semimaschere filtranti monouso FFP3 è limitato agli interventi con esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'articolo 249, commi 2 e 4, del d.lgs. 81/2008 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ad una durata inferiore ai quindici minuti;
b) polvere di secondo livello:
1) un respiratore filtrante a ventilazione alimentata TM3P con maschera a pieno facciale, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12942:2024, per garantire una sovrapressione permanente all'interno della maschera e una portata minima di 160 l/min;
2) un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile di classe 4, la cui definizione e identificazione si basa sulla norma UNI EN 14594:2018, che garantisce una portata minima di 300 l/min, con maschera a pieno facciale;
3) un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile con alimentazione di aria compressa a pressione positiva con maschera a pieno facciale, la cui definizione e identificazione si basa sulla norma UNI EN 14593-1:2018, che consenta, se necessario, di raggiungere una portata superiore a 300 l/min;
c) polvere di terzo livello:
1) un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile di classe 4, la cui definizione e identificazione si basa sulla norma UNI EN 14594:2018, che garantisce una portata minima di 300 l/min, con maschera a pieno facciale;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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