Legge Regionale 30 giugno 2026 , n. 17

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026

(BURL n. 27 suppl. del 03 Luglio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-30;17

Art. 1
(Modifiche agli articoli 4 quater, 42, 134, 139, 149 e introduzione dell’articolo 146 bis della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) (1)sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 4 quater è sostituito dal seguente:
'1. La Regione riconosce il suolo quale bene comune. Ai fini della presente legge, per suolo agricolo s'intende lo strato superiore della crosta terrestre, a varia fertilità, che consente lo sviluppo di specie vegetali, per come esso si presenta allo stato di fatto. Per suolo agricolo si intende, altresì, quella parte di suolo libera da edifici e strutture permanenti non connesse alla attività agricola, interessata dalla attività agricola, da attività connesse e dalla eventuale presenza di elementi che ne costituiscono il corredo paesaggistico-ambientale quali reticolo idraulico, fontanili, siepi, filari, fasce boscate, aree umide e infrastrutture rurali.' ;
b) il comma 2 dell'articolo 4 quater è sostituito dal seguente:
'2. La Regione riconosce il suolo agricolo quale spazio che eroga servizi ecosistemici di approvvigionamento, supporto, regolazione e culturali, concorrendo alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente e alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell'aria e dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale.';
c) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 4 quater è sostituita dalla seguente:
'a) individua una metodologia condivisa di misurazione del consumo del suolo agricolo e di definizione di misure compensative che abbia come criteri principali il valore agroalimentare e le funzioni ecosistemiche del suolo stesso, il suo valore multisistemico, nonché l'incidenza delle attività che vi insistono;';
d) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 42 dopo le parole 'obbligo di rimboschimento' sono inserite le seguenti: 'o imboschimento' e dopo le parole 'protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale' sono inserite le seguenti: 'e per l'attuazione di compensazioni e mitigazioni ambientali';
e) al comma 2 dell'articolo 134 prima delle parole 'dei corpi idrici o di parte di essi', sono inserite le seguenti: 'di bacini di pesca,';
f) dopo il comma 7 dell'articolo 139 è inserito il seguente:
'7 bis. Al fine di evitare la commercializzazione illecita, è fatto obbligo ai pescatori dilettanti ricreativi, su tutto il territorio regionale, di recidere, dopo la cattura e prima di riprendere la pesca, il lobo inferiore della pinna caudale degli esemplari catturati e trattenuti appartenenti alle seguenti specie: trota di qualunque tipo, luccio di qualunque tipo, coregone, persico reale, salmerino, temolo e siluro.' ;
g) dopo l'articolo 146 è inserito il seguente:
'Art. 146 bis
(Segnalazioni delle reti da pesca)
1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e dell'attività subacquea, ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello di dimensioni minime di 25 x 25 centimetri, di colore giallo, recante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo.
2. Il regolamento di cui all'articolo 149, comma 2, definisce le modalità di apposizione e di posizionamento dei gavitelli, nonché ogni ulteriore prescrizione tecnica necessaria ad assicurarne la visibilità e l'efficacia ai fini della sicurezza.';
h) dopo il comma 2 dell'articolo 149 è inserito il seguente:
'2 bis. La Regione, sentita la consulta regionale della pesca, con cadenza annuale, verifica la necessità di aggiornare il regolamento attuativo del presente titolo.';
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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