Legge Regionale
30 giugno 2026
, n. 17
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026
(BURL n. 27 suppl. del 03 Luglio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-30;17
Art. 2
(Modifiche agli articoli 31, 32, 34, 40, 43 e 51 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'I piani poliennali hanno durata pari a quella prevista per il comitato stesso dall'articolo 30, comma 8.' ;
b) dopo il comma 2 quater dell'articolo 31 è inserito il seguente:
'2 quinquies. Con l'insediamento dei comitati di gestione di cui all'articolo 30, le zone istituite di cui al comma 2 quater possono essere inserite nei piani poliennali di cui al comma 1, lettera a), corredate da cartografia digitale e con durata pari a quella dei piani medesimi.';
c) al comma 1 dell'articolo 32 le parole 'contributo base' sono sostituite dalle seguenti: 'contributo associativo base';
d) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 32 le parole da 'possono determinare' a 'comprensori alpini di caccia' sono sostituite dalle seguenti: 'possono determinare un contributo associativo omnicomprensivo in misura non superiore a quattro volte il contributo associativo base di cui al comma 1 negli ambiti territoriali e non superiore a sette volte nei comprensori alpini di caccia.';
e) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 32, le parole 'contributo integrativo' sono sostituite dalle seguenti: 'contributo associativo omnicomprensivo';
f) al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 32, le parole 'un contributo integrativo ulteriore rispetto a quanto previsto dal comma 2 che non può in ogni caso essere complessivamente superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'un contributo associativo omnicomprensivo che non può in ogni caso essere complessivamente superiore a dieci volte il contributo associativo base di cui al comma 1.';
g) al comma 3 dell'articolo 32 le parole 'I proventi derivanti dai contributi sono utilizzati' sono sostituite dalle seguenti: 'I contributi di cui ai commi 1, 2 e 2 bis sono versati a titolo di quota associativa, sono utilizzati';
i) al comma 1 bis dell'articolo 40 le parole 'che nel mese di gennaio nei soli ATC è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica' sono sostituite dalle seguenti: 'che nel mese di gennaio è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica in tutto il territorio degli ATC, fatte salve eventuali limitazioni disposte dagli ATC stessi.';
j) alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 43 dopo la parola 'fiume' sono aggiunte le seguenti: 'non rientrano tra le zone di divieto, successivamente al cessare delle piene del fiume, gli avvallamenti in cui permangono i ristagni d'acqua;';
k) dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 43 è aggiunta la seguente:
'e bis) nell'esercizio della caccia vagante all'avifauna e ai lagomorfi detenere in luogo di caccia o comunque utilizzare visori termici per l'individuazione della selvaggina.';
l) dopo il comma 1 quater dell'articolo 51 sono inseriti i seguenti:
'1 quinquies. In caso di abbattimento di esemplari di ungulati, di fauna tipica alpina o di lepre comune con mezzi vietati o da parte di cacciatori sprovvisti della necessaria forma di specializzazione venatoria, prescelta e assegnata con l'iscrizione all'ATC o al CAC, ferme restando le sanzioni previste dalla legge 157/1992 e dalla presente legge, nonché il risarcimento del capo ove previsto, si applica la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del tesserino venatorio per la durata di trenta giorni decorrenti nel periodo di caccia di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale). In caso di recidiva la sanzione accessoria è raddoppiata.
1 sexies. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e bis), si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00; si applicano altresì le sanzioni accessorie del ritiro del tesserino venatorio per la durata di trenta giorni decorrenti nel periodo di caccia di cui all'articolo 1 della l.r. 17/2004, e della confisca amministrativa del visore termico. In caso di recidiva la sanzione accessoria è raddoppiata.'.
1 sexies. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e bis), si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00; si applicano altresì le sanzioni accessorie del ritiro del tesserino venatorio per la durata di trenta giorni decorrenti nel periodo di caccia di cui all'articolo 1 della l.r. 17/2004, e della confisca amministrativa del visore termico. In caso di recidiva la sanzione accessoria è raddoppiata.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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