Legge Regionale 30 giugno 2026 , n. 17

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026

(BURL n. 27 suppl. del 03 Luglio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-30;17

Art. 3
(Modifiche alla l.r. 3/2012 e abrogazione della l.r. 48/1989)
1. Alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 'Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda' e 2 febbraio 2010, n. 6 'Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere')(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del Titolo III è sostituita dalla seguente: 'Disciplina delle attività di estetista, di acconciatore, di tintolavanderia e dei centri massaggi di esclusivo benessere' ;
b) l'articolo 3è sostituito dal seguente:
'Art. 3
(Attività di estetista)
1. L'attività professionale di estetista è esercitata nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), e nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento regionale di cui al comma 2, nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. Con regolamento regionale è disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti all'attività di estetista e sono definite le modalità per lo svolgimento dell'attività medesima, nel rispetto dei principi e dei requisiti contenuti nella legge 1/1990.
3. Fatto salvo quanto previsto al secondo periodo, l'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui si intende svolgere l'attività. Il subingresso nell'attività di estetista e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione, da presentare al SUAP di cui al primo periodo.
4. Nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 2, il comune può applicare la sanzione della sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.';
c) l'articolo 4è sostituito dal seguente:
'Art. 4
(Attività di acconciatore)
1. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), e nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento regionale di cui al comma 2, nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. Con regolamento regionale è disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti all'attività di acconciatore e sono definite le modalità per lo svolgimento dell'attività medesima, nel rispetto dei principi e dei requisiti contenuti nella legge 174/2005.
3. Fatto salvo quanto previsto al secondo periodo, l'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui si intende svolgere l'attività. Il subingresso nell'attività di acconciatore e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione, da presentare al SUAP di cui al primo periodo.
4. Nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 2, il comune può applicare la sanzione della sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.' ;
d) dopo l'articolo 4è inserito il seguente:
'Art. 4.1
(Attività di tintolavanderia)
1. L'esercizio professionale dell'attività di tintolavanderia è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), e nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento regionale di cui al comma 2, nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. Con regolamento regionale è disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti all'attività di tintolavanderia e sono definite le modalità per lo svolgimento dell'attività medesima, nel rispetto dei principi e dei requisiti contenuti nella legge 84/2006.
3. Fatto salvo quanto previsto al secondo periodo, l'esercizio dell'attività di tintolavanderia è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui si intende svolgere l'attività. Il subingresso nell'attività di tintolavanderia e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione, da presentare al SUAP di cui al primo periodo.
4. Nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 2, il comune può applicare la sanzione della sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.'.
2. La legge regionale 15 settembre 1989, n. 48 (Disciplina dell'attività di estetista) è abrogata.
NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 27 febbraio 2012, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi